Cassation court dismisses bankruptcy appeal claiming creditor lacks standing or debtor is insolvent due to prior judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a bankrupt company and its partners against a lower court's refusal of a bankruptcy objection. The appellants argued the creditor lacked standing and the debtor was not insolvent, relying on prior enforcement judgments. The court held that the appellate court correctly applied the principle requiring only incidental credit verification for creditor standing and found the debtor insolvent based on existing unpaid debts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 18 l. fall.: The bankruptcy objection is inadmissible if the creditor's standing is established by prior judicial decisions, and the court must verify insolvency based on existing unpaid obligations.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7029/2020 R.G. proposto da : DUGLIA DEL POLLINO DI LA ROCCA NICOLAS WALTER C. S.N.C., nonché i singoli soci LA ROCCA NICOLAS WALTER e LA ROCCA FRANCISCA, elettivamente domiciliati in ROMA , VIA ATERNO 9, presso lo studio dell’avvocato CAMERINI GIANLUCA (CMRGLC67H25H501H),che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro POLIGNANO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO (GRGBDT57T21Z614E), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASUCCI ROBERTO (CSCRRT55B14L407H) -controricorrente- nonché contro FALLIMENTO di DUGLIA DEL POLLINO DI LA ROCCA NICOLAS WALTER C.
S.N.C. e soci illimitatamente responsabili LA ROCCA NICOLAS WALTER e LA ROCCA FRANCISCA -intimato- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di POTENZA n.7/2020 depositata il 09/1/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/4/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1. Duglia del Pollino di La Rocca Nicolas Walter C. s.n.c., Nicolas Walter La Rocca e Francisca La Rocca hanno impugnato la sentenza dichiarativa del loro fallimento pronunciata dal Tribunale di Lagonegro su ricorso del creditore Maurizio Polignano, fondato su un decreto ingiuntivo emesso in virtù di unaricognizione di debito e su una successiva sentenza del Tribunale di Pordenone.
2. Ha nno proposto reclamo la società debitrice e i soci illimitatamente responsabili, deducendo l’insussistenza tanto della legittimazione attiva del creditore istante, quanto dello stato di insolvenza e dei requisiti soggettivi di assoggettamento a fallimento.
3. La Corte di Appello di Potenza, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto il giudice di appello – confermando la decisione di primo grado –che non vi fossero valide contestazioni al credito dell’istante, alla luce del decreto ingiuntivo e della successiva sentenza emessi dal Tribunale di Pordenone, richiamando, inoltre, l’orientamento di questa Corte secondo cui il giudice del procedimento prefallimentare deve effettuare un accertamento meramente incidentale ai fini della legittimazione dell’istante. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto che il gravame fosse inammissibile per carenza dell’individuazione delle questioni e delle relative doglianze. Ha, poi, considerato sussistente lo stato di insolvenza, attesa l’esistenza di diversi debiti insoddisfatti e, in particolare, in ragione dell’inadempimento nei confronti del creditore istante, ritenendo, inoltre, non provata l’assenza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1, secondo comma, l. fall.
4. Propongonoricorso per cassazione la società debitrice e i soci illimitatamente responsabili, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il creditore istante , il quale deposita memoria . Il fallimento intimato non si è costituito in giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile il gravame della società ricorrentesenza considera re che nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone, di conferma del decreto ingiuntivo, era stato dedotto che il creditore istante non si sarebbe potuto avvalere dell’astrazione processuale di cui all’art. 1988 cod. civ., trattandosidi promessa di pagamento non titolata, per la quale non sarebbe stata data prova del rapporto fondamentale.
2. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo . In primo luogo, non può essere dedotta come fatto storico l’omessa valutazione da parte del giudice del reclamo della questione della mancata valutazione dell’inapplicabilità dell’astrazione processuale di cui all’art. 1988 cod. civ. alle promesse di pagamento non titolate, trattandosi di argomentazione giuridica non sussumibile nel paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., n. 13024/2022). In secondo luogo, il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata cheha ritenuto di risolvere le contestazioni sull’esistenza del credito richiamandosi per relationem al la sentenza di fallimento , che ha valorizzato l’accertamento giudiziale del credito (decreto ingiuntivo e sentenza del Tribunale di Pordenone), nonché alla giurisprudenza di questa Corte ( ex multis Cass., n. 4406/2025) , secondo cui ai fini della legittimazione del creditore è sufficiente un accertamento incidentale del credito.
3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., a causa del carattere apparentedella sua motivazione.
4. Il motivo è infondato, consentendo la sentenza impugnata la ricostruzione dell’iter logico giuridico che ha condotto alla decisione (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). In particolare la decisioneimpugnata ha dato piena contezza sia della legittimazione attiva del creditore istante, confermando la sentenza dichiarativa di fallimento che si era richiamata, a sua volta , alle pronunce giurisdizionali che avevano accertato l’esistenza del credito, sia dello stato di insolvenza della società debitrice, per inadem pimento alle proprie obbligazioni pecuniarie, siadel mancato assolvimento dell’onere della prova circa il mancato superamento delle soglie quantitative di cui all’art. 1, comma 2, l. fall.
5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma. n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata fatto erronea applicazione al giudizio di reclamo di tale disposizione.
6. Il motivo è infondato, posto che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l. fall. deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e lerelative conclusioni, ancorch é non sia richiesta l'indicazione degli specifici motivi richiestida gli ar t t. 342 e 345 cod. proc. civ. (Cass., n. 31531/2021; Cass., n. 12706/2014). Sotto questo profilo la sentenza impugnata ha accertato che «l’impugnazione non contiene una chiara individuazione delle questioni e delle relative doglianze, requisiti necessari per l’ammissibilità del gravame», ritenendo così carenti gli elementi di diritto su cui si fonda l’impugnazione e facendo, pertanto, corretta applicazione del suddetto principio.
7. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 8.000,00 , oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel