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Ordinanza — n. 10743/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic, hypothetical, and non-specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10743/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without ruling on the merits because the grounds were too general and hypothetical. The appellant argued violations of bankruptcy law and procedural errors regarding evidence, but the court found these arguments lacked the necessary specificity required for cassation review. Consequently, the appeal was rejected as it failed to cite precise facts or legal provisions necessary for a substantive examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 1, 5, 15 l.fall.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic, hypothetical, or fail to cite specific facts and legal provisions, as the court requires precise denunciation of decisive facts rather than abstract legal theories.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds hypothetical argument bankruptcy law cassation review assicurazione di film rispetto dei diritti di proprietà intellettuale diritto dei mezzi di comunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Difatti, la ragione per cui il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 1, 5, 15 l.fall.
U, 1521/2013; Cass. 11421/2014, 30827/2018, 17105/2019) mediante una autonoma delibazione delle allegazioni e produzioni delle parti,che, compatibilmente con il carattere sommario del rito (cfr.
Art. 18 l.fall.
- La Corte d’appello di Roma , nella contumacia della curatela fallimentare, ha rigettatoil reclamo ex art. 18 l.fall. di MIF , osservando:
Art. 6 l.fall.
Art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 1521/2013
6 l.fall., non sono necessari né un pieno e definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente un vaglio incidentale del giudice prefallimentare (Cass. Sez. U, 1521/2013; Cass.
Cass. 11421/2014
U, 1521/2013; Cass. 11421/2014, 30827/2018, 17105/2019) mediante una autonoma delibazione delle allegazioni e produzioni delle parti,che, compatibilmente con il carattere sommario del rito (cfr.
Cass. 30827/2018
U, 1521/2013; Cass. 30827/2018, 11421/2014, 24309/2011), la cui esistenza può trarsi anche dalle risultanze della verificafallimentare dei crediti (Cass.
Cass. 17105/2019
Cass. 23494/2020
Cass. 16812/2018
Cass. 2052/2025
Cassation court dismisses tax appeal, rejecting attempt to re-evaluate facts and evidence on appeal.
Cass. 21152/2014
Cass. 14802/2017
Cass. 5001/2016
Cass. 27689/2018
Cass. 17181/2022
Cassation court dismisses bankruptcy appeal, ruling insolvency assessment is a non-appealable fact review.
Cass. 19351/2023
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of active standing and improper review of factual balance sheets.
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Testo completo

3/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32202/2021 R.G. proposto da : MADE IN ITALY FILM SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato ALBERTELLI FRANCESCO (LBRFNC63T25H501D),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO MADE IN ITALY FILM SRL, BRAVE FILM SRL -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7465/2021depositata il 11/11/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1. -Il Tribunale di Roma ha dichiara to il fallimento di Made in Italy Film s.r.l. (di seguito MIF) su ricorso di Brave Film s.r.l. ( di seguito BF), creditrice in forza di una sentenza di condanna di primo grado(recante l’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da BF con l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da MIF)oggetto di appello da parte di quest’ultima. 1.1. - La Corte d’appello di Roma , nella contumacia della curatela fallimentare, ha rigettatoil reclamo ex art. 18 l.fall. di MIF , osservando:

i) che non era stato dimostrato il mancato superamento delle soglie di fallibilità; ii) che non c’era necessità che il creditore istante fosse munito di un titolo definitivo; iii) che il valore commerciale dei diritti di distribuzione delle tre pellicole di cui disponeva la reclamante, costituenti sostanzialmente l’unico attivo della società,non era stato adeguatamente dimostrato . 1.2. - Contro questa decisione MIF ha propo sto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Gli intimati BF e Fallimento MIF non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.

– Con il primo motivo la ricorrente deduce la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 15 l.fall., rappresentando , in sostanza, che, in c aso di accoglimento del l’appello originariamente proposto da MIF e riassunto dalla curatela fallimentare contro la sentenza di primo grado che costituiva il titolo del creditore istante BF, verrebbe meno sia la legittimazione ad agire ex art. 6 l.fall., sia il superamento della soglia ex art. 15 ult.co. l.fall. 2.1. – La censura è inammissibile perché formulata in modo generico e ipotetico.

Vale in ogni caso la consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui, ai fini della legittimazione attiva ex art. 6 l.fall., non sono necessari né un pieno e definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente un vaglio incidentale del giudice prefallimentare (Cass. Sez. U, 1521/2013; Cass. 11421/2014, 30827/2018, 17105/2019) mediante una autonoma delibazione delle allegazioni e produzioni delle parti,che, compatibilmente con il carattere sommario del rito (cfr. Cass.23494/2020, 16853/2022), può essere meno rigorosa al ricorrere di determinate condizioni, come quando il credi to sia stato già accertato in un giudizio di primo grado a cognizione piena, nel qual caso rilevano solo “significative anomalie” della pronuncia (Cass.5001/2016, 27689/2018, 17181/2022, 19351/2023).

Può addirittura trattarsi di un credito non ancora certo liquido ed esigibile, non ancora scaduto, o condizionale (Cass. Sez. U, 1521/2013; Cass. 30827/2018, 11421/2014, 24309/2011), la cui esistenza può trarsi anche dalle risultanze della verificafallimentare dei crediti (Cass. 19477/2022, 22343/2004, 9622/1993). Nel caso in esame il titolo si era formato in un giudizio di primo grado a cognizione piena, non erano emerse anomalie e la sua provvisoria esecutività è stata ritenuta sufficiente dal collegio del reclamoanche ai fini dell’insolvenza. 3.

– Con i l secondo mezzo si lamenta la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 1 l.fall. e l’ o messo esame di fatto decisivo : contrariamente a quanto affermato dalla corte d‘appello, l a reclamante non si era solo «ripromessa di interpellare un espe r to del settore» sul valore dell’attivo (diritti di distribuzione di tre pellicole cinematografiche),ma aveva prodotto la relazione di stima di un esperto (doc.

22) attestante che il valore dei predetti diritti era pari a € 75.000,00,dunque «superiore al credito della BF posto alla base della dichiarazione di fallimento». 3.1. –Il motivo è inammissibile. Èvero che la corte territoriale ha affermato che il reclamante «ha omesso di fornire qualsiasi elemento a riscontro dell'asserita consistenza di tali cespiti», ma si tratta di un aspetto privo di decisività, sia perché viene messo a raffronto con il solo credito del creditore istante, sia perché, non trattandosi di società in liquidazione, non può rilevare ai fini dello stato di insolvenza.

Risponde ad un consolidato indirizzo nomofilattico che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare- con un giudizio di certezza e non di mera probabilità - l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 16812/2018, 19150/2016); certezza che nel caso in esame non v’era, perché la perizia di parte non ha valore di prova.

Difatti, la ragione per cui il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale,risiede nel rilievo che la stessa non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio o argomento di prova , al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è in nessun caso obbligato a tenere conto (Cass.2052/2025, 8621/2018). 4.

– Con il terzo mezzo la ricorrente torna a dolersi dell’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e della violazione o falsa applicazione dell’art. 1 l.fall., lamentando che la corte territoriale non abbia fatto cenno a “quanto opposto in sede di reclamo” sulle soglie di non fallibilità, e cioè al fatto che l’attivo patrimoniale era inferiore a euro trecentomila, che negli ultimi esercizi non c’erano stati ricavi, essendo la società inattiva, e che debiti erano inferiori a euro cinquecentomila. 4.1. – Il motivo è inammissibile poiché non censura la parte della motivazione in cui la corte distrettuale ha dichiara to espressamente di condividere il rilievo del tribunale circa il mancato assolvimento da parte del debitore dell’onere di provare il mancato superamento di tutte e tre le soglie di fallibilità.

Dallo stesso ricorso risulta che il tribunale aveva rilevato il mancato deposito della documentazione contabile e dei bilanci di esercizio nel registro delle imprese a partire dal 2013. Peraltro, la nozione di fatto controverso e decisivo per il giudizio il cui omesso esame è denunziabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è da intendersi riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 21152/2014, 14802/2017). 5.

–Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate. 6. - Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, sedovuto, per il ricorso pr