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Ordinanza Interlocutoria — n. 10733/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects interruption of proceedings due to lawyer death and remands case for new hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10733/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the bankruptcy trustee's request to interrupt the proceedings following the death of the sole lawyer representing the appellant. Although the lawyer's death occurred after the appeal was filed, the court determined that such an event does not automatically halt the process but rather allows the court to postpone the hearing. Consequently, the case was remanded to a new hearing date after the court ordered personal notification to the appellant to facilitate the appointment of a new defender.

Regesto Legislator

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Art. 301 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The death of the sole defender after the filing of a cassation appeal does not trigger an automatic interruption of the proceedings; instead, the court may postpone the hearing upon personal notification to the party to ensure the right to defense is preserved.

Parole chiave

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interruzione processo decesso difensore giudizio di legittimità diritto di difesa notifica personale rinvio adunanza contraddittorio impedimento processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 301 c.p.c.
– in data 11/11/2024 il F allimento controricorrente ha formulato “istanza per l’interruzione del giudizio” ex art. 301 c.p.c. dando atto che il 05/10/2024 è deceduto l’ avv.
Art. 380-bis c.p.c.
– la notifica dell’avviso di udienza ex art. 380 bis c.p.c.
Art. 377, comma 2, c.p.c.
22107/2023) ; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, comma 2 , c .p.c.
art. 301 c.p
– in data 11/11/2024 il F allimento controricorrente ha formulato “istanza per l’interruzione del giudizio” ex art. 301 c.p.c.
art. 380 bis c.p
– la notifica dell’avviso di udienza ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11299/2023 R.G. proposto da : SCHIAVI CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CASALE GIOVANNI (CSLGNN59C27F158L), domicilio digitale: avvgiovanni.casale@pecavvocatifrosinone.it -ricorrente- contro FALLIMENTO SCHIAVI CLAUDIO, QUALE TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAPA GIAN PIO (PPAGNP66L11C479V), domicilio digitale: avvgianpio.papa@pecavvocatifrosinone.it -controricorrente- nonchécontro CIOPIRRI BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA BUCCARI 11, presso lo studio dell’avvocato TALLADIRA ANTONIO (TLLNTN74C21D976N), rappresentat a e difes a dall'avvocato SODANI TIZIANA (SDNTZN64D47D810F) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2958/2023 depositata il 27/04/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che 1. –c on l a senten z a indicata in e p igrafe la Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da Claudio Schiavi contro la sentenza dichiarativa di fallimento dell a sua omonima impresa individuale, su ricorso ex art. 6 l.fall. della creditriceBarbara Ciopirri; 2. – Claudio Schiavi ha proposto ricorso per cassazione notificato il 25/05/2023 affidato a tr e motivi , cui hanno resistito con controricorso sia il Fallimento intimato che Barbara Ciopirri; 3. – in data 11/11/2024 il F allimento controricorrente ha formulato “istanza per l’interruzione del giudizio” ex art. 301 c.p.c. dando atto che il 05/10/2024 è deceduto l’ avv.

Giovanni Casale, unico difensore del ricorrente; 4. – la notifica dell’avviso di udienza ex art. 380 bis c.p.c. effettuato dalla cancelleria personalmente al ricorrente non è andata a buon fine per “irreperibilità del destinatario” , con restituzione delplico per mancata notifica in data 22/01/2025. Considerato che 5. – non va accolta l’istanza di interruzione del processo, atteso che, nel giudizio di cassazione, in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione non oper a l'interruzione del processo, ma, tratt andosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina(Cass. 775172020; cfr.

Cass. 21608/2013); 6. – anche di recente si è detto che simili eventi , pur non comportando l'interruzione del giudizio di cassazione, consentono alla Corte di rinviarlo ad altra udienza (o adunanza), previa comunicazione alla parte dell'ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest'ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore, atteso che il suo venir meno incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito(Cass. 2107/2023, 22107/2023 ; conf.

Cass. Sez. U, 26856/2017, Cass. 22107/2023) ; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, comma 2 , c .p.c. ( Cass. Sez. U, 1206/2006, 477/2006, Rv. 585538 -01); 7. -non rileva che si tratti di una adunanza camerale e non di udienza pubblica, attesa la permanenza, in ogni caso, delle prerogative di intervento dei difensori nel procedimento in camera di consiglio, attraverso la facoltà di deposito di memorie scritte (ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.), per loro natura destinate a supportare, in chiave argomentativa, le ragioni di difesa della parte rappresentata(Cass. 11300/2023);

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di dare comunicazione al ricorrente Claudio Schiavi personalmente, nelle forme di rito, della fissazione della successiva adunanza e del sopravvenuto decesso del suo difensore , onde consentirgli