Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10685/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; filing deadline exceeded by over a month under bankruptcy law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10685/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed approximately one month after the statutory deadline. The appellants sought to overturn a bankruptcy declaration, but the appeal was submitted on July 30, 2021, whereas the appealed judgment was only notified on June 1, 2021. The court ruled that the thirty-day filing period mandated by the Bankruptcy Law had clearly expired, rendering the procedural request untimely.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 18, comma 14°, l.fall.; The appeal against a judgment declaring bankruptcy must be filed within thirty days of notification; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy appeal statutory deadline inadmissible appeal procedural time limit Cassation procedure opposizione esame di cassazione desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 18, comma 14°, l.fall.
L’art. 18, comma 14°, l.fall., infatti, prevede che il termine per il ricorso per cassazione della sentenza che (come quella impugnata) si pronuncia sul reclamo al fallimento è di trenta giorni dalla notificazione della stessa.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21384-2021 proposto da: EDILSTAZZONA S.N.C. DI MAFFIA S. C., MAFFIA STEFANO GIOVANNI e MANASSI MARGHERITA, rappresentati e difesi dagli Avvocati LUCIANO GAZZOLA e LUISA GOBBI per procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO, FALLIMENTO EDILSTAZZONA S.N.C. DI MAFFIA S. C., MAFFIA STEFANO GIOVANNI e MANASSI MARGHERITA; -intimati - avverso la SENTENZA n. 1724/2021della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata l’1/6/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nella camera di consiglio del 25/3/2025;

FATTI DI CAUSA 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto il reclamo proposto dallaEdilstazzona s.n.c. di Maffia S.Ric. 2021n. 2 1384 - Sez. 1 - CC del 2 5 marzo 20 2 5 C. e di Stefano Giovanni Maffia e Margherita Manassi nei confronti della sentenza con la quale i l tribunale di Como , nel 2020, su richiesta del pubblico ministero, aveva dichiarato il fallimentodegli stessi. 1.2. Edilstazzona s.n.c. di Maffia S. C., Stefano Giovanni Maffia e Margherita Manassi, con ricorso notificato il 30/7/2021, hanno chiesto la cassazione del la sentenza , dichiarandone l’avvenuta notificazione in data 1/6/2021. 1.3.

I resistenti sono rimasti intimati. 1.4. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso per cassazione, notificato il 30/7/ 202 1, è tardivo. 2.2. L’art. 18, comma 14°, l.fall., infatti, prevede che il termine per il ricorso per cassazione della sentenza che (come quella impugnata) si pronuncia sul reclamo al fallimento è di trenta giorni dalla notificazione della stessa. 2.3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata notificata l’1/6/2021, mentre il ricorso è stato notificato il 30/7/2021: ben oltre, quindi, il termine di trenta giorni stabilito dalla legge.

3. Il ricorso è, quindi, inammissibile.

4. Nulla per le spese di lite in mancanza di attività difensiva dei resistenti.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Ric. 2021n. 2 1384 - Sez. 1 - CC del 2 5 marzo 20 2 5 P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a