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Ordinanza — n. 10645/2025 — snciv Generato dall'IA

Court holds environmental code clause is not imperative, allowing public entities to use contracts other than gratuitous loans.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10645/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation overturned the Palermo Tribunal's rejection of the Municipality of Capaci's claim against the bankrupt waste management company. The Municipality argued that the company failed to pay fees and reimburse utilities for using municipal facilities, while the Tribunal had declared the price-setting clause void and reclassified the relationship as a gratuitous loan. The Court ruled that the specific article in the Environmental Code granting facilities to service providers does not constitute an imperative norm requiring a gratuitous loan, thus permitting alternative contractual forms.

Regesto Legislator

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Art. 202, 4th paragraph of D.Lgs. n. 152/2006; The provision regarding the transfer of existing public assets to waste service providers does not establish an imperative norm mandating a gratuitous loan, allowing for alternative contractual arrangements under principles of subsidiarity and differentiation.

Parole chiave

Generato dall'IA
Environmental Code Gratuitous Loan Imperative Norm Public Waste Management Contractual Form Subsidiarity Principle Bankruptcy Claim

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 202, 4th paragraph of D.Lgs. n. 152/2006
–“gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio” – del l’art. 202 del d.lgs.
Art. 1339 of the Civil Code
la violazionee falsa applicazione dell’art. 1339 cod.
Art. 2764 of the Civil Code
Chiedeva dunquel’ammissione al passivo in privilegio ex art. 2764 cod.
Art. 384, 1st paragraph of the Civil Procedure Code
All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod.
Art. 13, 1st paragraph, quater of D.P.R. n. 115/2002
la violazionee falsa applicazione dell’art. 1339 cod.
art. 2764 cod. civ
Chiedeva dunquel’ammissione al passivo in privilegio ex art. 2764 cod. civ.
art. 1339 cod. civ
la violazionee falsa applicazione dell’art. 1339 cod. civ.
art. 1362 cod. civ
la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ.; ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. (ord.) 23.5.2019, n. 14083
Cass. (ord.) 23.5.2019, n. 14083).

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Testo completo

iato in Palermo, alla via Saverio Cavallari, n. 34, presso lo studio dell’avvocato Luigi Sciarrino e dell’avvocato Vera Sciarrino che hanno indicato i rispettivi indirizzi p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentanoe difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro CURATORE del fallimento della “Servizi Comunali Integrati R.S.U.” s.p.a. in liquidazione, in persona dell’avvocato Giovanni Battista Coa, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Germanico, n. 101, presso lo studio dell’avvocato Luciano Piazzache ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTEavverso il decreto del Tribunale di Palermo n. 112/2023, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 del consigliere dott. Luigi Abete, RILEVATO CHE 1. Il Comune di Capaci domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “Servizi Comunali Integrati R.S.U.” (“S.C.I.R.S.U.”)s.p.a. in liquidazione, dichiarato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 66/2018. Premetteva che in data 30.6.2005 aveva stipulato con la “S.C.I.R.S.U.” contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale; e che il contratto prevedeva, all’art. 34, 2° co., che la società d’àmbito poi fallita utilizzasse le strutture comunali adibite a logistica di supporto del servizio di gestione dei rifiuti durante la fase transitoria (cfr. ricorso, pag. 5).

Premetteva che per l’uso dei suoi mezzi e delle sue attrezzature aveva in pari data stipulato con la “S.C.I.R.S.U.” apposito contratto (cfr. ricorso, pag. 5). Premetteva che successivamente, all’esito dell’interlocuzione con la società d’àmbito, la Giunta municipale con delibera n. 161 del 19.9.2007 aveva determinato il canone mensile nella misura di euro 4,50 a mq.; e che la “S.C.I.R.S.U.”, ricevuta comunicazione della delibera n. 161/2007, nessun rilievo aveva formulato (cfr. ricorso, pag. 6). Indi esponeva che, al di là di un modesto pagamento in acconto, la società d’àmbito non aveva provveduto al versamento dei canoni dovuti né aveva provveduto al rimborso dei consumi d’acqua ed elettrici (cfr. ricorso, pag. 7).

Chiedeva dunquel’ammissione al passivo in privilegio ex art. 2764 cod. civ. per l’importo di euro 604.184,45, oltre i.v.a., a titolo di indennità di occupazione dell’autoparco comunale sino al 2.5.2018, per l’importo di euro 89.145,24 a titolo di rimborso dei consumi elettrici sino al 2.5.2018 e per l’importo di euro 95.224,73, a titolo di rimborso degli oneri di assicurazione degli automezzi e degli oneri manutentivi(cfr. ricorso, pagg. 7 - 8 ) . 2.Il giudice delegato denegava l’ammissione al passivo (cfr. ricorso, pag. 8 ) . 3.Il Comune di Capaci proponeva opposizione .

Resisteva il curatore del fallimento. 4.Con decreto n. 112/2023 il Tribunale di Palermo rigettava l’opposizione e condannava il Comune di Capaci alle spese di lite. Evidenziava il Tribunaledi Palermo, alla stregua del criterio della ragione pi ù liquida, che era da riconoscere la nullità sopravvenuta per contrarietà al 4° co. –“gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio” – del l’art. 202 del d.lgs. n. 152/2006 (“codice dell’ambiente”) “delle clausole determinative del canone/indennità per il godimento dell’autoparco comunale e per l’uso dei mezzi e attrezzature di proprietà del Comune di Capaci, contenute nei contratti del 30.6.2005” (così decreto impugnato, pagg. 12 –13).

Evidenziava, invero, che non si prefiguravano dubbi circa la natura imperativa della disposizione di cui all’art. 202, 4° co., cit. in considerazione dell’interesse “superindividuale” – l’ambiente – tutelato, che “non tollera deroghe e che si innesta, peraltro, in un quadro normativo regionale che già prevedeva un obbligo per i Comuni di copertura dei costi di gestione delle società d’àmbito al fine di garantirne il corretto funzionamento” (così decreto impugnato, pag. 14). Evidenziava, d’altro canto, in ordine alle ulteriori pretese voci di credito (euro 89.145,24 ed euro 95.224,73)che la documentazione allegata – limitatamente alla fornitura di energia elettrica, talune bollette relative agli anni 2005/2013 - non era idonea a fornirne riscontro, dunqueche il Comune di Capaci non aveva comprovato l’avvenuto pagamento delle somme di cui aveva sollecitato il rimborso (cfr. ricorso, pag. 15). 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso il Comune di Capaci; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il curatore del fallimento della “ Servizi Comunali Integrati R.S.U.” s.p.a. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 6.Il ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il controricorrente. CONSIDERATO CHE 7.Con il primo motivo i l ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazionee falsa applicazione dell’art. 202, 4° co., d.lgs. n. 152/2006. Deduce che la formulazione letterale del 4° co. dell’art. 202 cit. non ne consente la caratterizzazione in termini imperativi e inderogabili, viepiù che la norma non prevede la sanzione di nullità per l’ipotesi di sua inosservanza(cfr. ricorso, pag. 12).

Deduce altresì che la disposizione del 4° co. dell’art. 202 cit. postula un formale atto di “conferimento in comodato”, il che lascia intendere che la medesima disposizione si riferisce unicamente ai rapporti sorti successivamente alla sua entrata in vigore; che dunquenulla lascia supporre che i l 4° co. cit. abbia natura retroattiva (cfr. ricorso, pagg. 12 -13). Deduce poi che pur la “ ratio ” del 4° co. dell’art. 202 cit. induce a disconoscerne la natura imperativa: la disposizione de qua ha, in definitiva, introdotto una deroga al generale principio di redditività dei beni pubblici (cfr. ricorso, pag. 13). 8.Con il secondo motivo i l ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazionee falsa applicazione dell’art. 1339 cod. civ.

Deduce che ha erratoil tribunale ad opinare nel senso che la sopravvenuta disposizione di cui al 4° co. dell’art. 202 del d.lgs. n. 152/2006 è valsa a determinare la nullità parziale della clausola contemplante il pagamento del corrispettivo consusseguente operatività del fenomeno, ex art. 1339 cod. civ., dell’ “inserzione automatica di clausole” (cfr. ricorso, pag. 14). Deduce invero che nella fattispecie la sopravvenutadisposizione di cui al 4° co. dell’art. 202 cit. “avrebbe determinatonon tanto una mera integrazione del contratto di fronte ad una clausola inficiata da nullità quanto una radicale trasformazionedella natura del contratto che da contratto oneroso sarebbe così divenuto contratto gratuito” (cosìricorso, pag. 15), in assenza per giunta di una qualsivoglia indagine in ordine alla volontà delle parti. 9.Con il terzo motivo i l ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che il tribunale non ha tenuto conto, allorché ha atteso alla interpretazione dell’art. 202, 4° co., del d.lgs. n. 152/2006 e alla susseguente declaratoria di nullità parziale del contratto, del comportamento delle parti anche successivoalla conclusione dell’accordo, comportamento immutato pur a seguito dell’entrata in vigore del “codice dell’ambiente” (cfr. ricorso, pag. 16).Deduce che, del resto, le parti contraenti hanno a lungo discusso in ordine all’entitàdel corrispettivo (cfr. ricorso , pa g. 16 ) e, pur nel giudizio che aveva dapprima intrapreso, giudizio poi interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della “S.C.I.R.S.U.”, la medesima società d’àmbito non aveva sollevato eccezione alcuna di invalidità del contratto(cfr. ricorso, pag. 17).

Deduce quindi che la “S.C.I.R.S.U.” ha sempre reputato il contratto di natura onerosa (cfr. ricorso,pag. 18). 10.Con il quarto motivo i l ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Deduce che il buon fondamentodei primi tre motivi di ricorso giustifica ex se la rivisitazione della regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione cui il tribunale ha fatto luogo. 11.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina degli ulteriori motivi di ricorso. 12.Il disposto del 4° co. dell’art. 202 del “codice dell’ambiente” non integra gli estremi di una norma imperativa ed inderogabile: la contrarietà alle sue prefigurazioni non è atta a produrre, pur in assenza di comminatorie testuali di nullità, “nullità virtuale”.

Evidentemente, la denegata connotazione in termini di imperatività e inderogabilità sopravanza e rende vana anche la disamina degli assunti di parte ricorrente in ordine alla valenza irretroattiva della disposizione de qua (cfr. Cass.(ord.) 20.9.2024, n. 25323, secondo cui il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita , se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenzeattuali o future di ess i , sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli “status”e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fattopassato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati).

13. Più esattamente, si reputa che la teleologica c orrelazione del 4° co. dell’art. 202 cit. all’interesse generale alla salvaguardia dell’ambiente - sub speciedi gestione integrata dei rifiuti urbani organizzata mercé la pre visione , quale scandita dall’art. 200 dello stesso d.lgs. n. 152/2006, di àmbiti territoriali ottimali - non vale, in pari tempo, a sancire, in chiave strumentale, l’imprescindibilità di una data tipologia contrattuale, ossia, nella specie, dello schema del comodato. Nel segno della “sussidiarietà verticale” – alla cui stregua le funzioni amministrative sono in linea di principio devolute all’ente esponenziale della comunità di base (art. 118, 1° co., Cost.) – è ben possibile e nulla osta a che l’esigenza espressa dal 4° co. dell’art. 202 cit. e quindi l’interesse pubblico alla gestione integrata dei rifiuti siano perseguiti mercé l’utilizzo di forme contrattuali diverse.

E tanto, ben vero, nella logica di ampio spettro del principio di “differenziazione”, che la declinazione costituzionale affianca espressamente al principio di “sussidiarietà”. 14.In questi termini non possono che formularsi i seguenti rilievi. Per un verso, va recepita la prospettazione del ricorrente secondo cui il 4° co. dell’art. 202 cit., in guisa di “norma di indirizzo”, accorda agli enti pubblici la mera facoltà di concedere in comodato i beni di appartenenza pubblica a soggetti che possono aver veste privatistica (cfr. ricorso, pag. 13).

Per altro verso, va disatteso l’assunto del Tribunale palermitano, secondo cui il disposto del 4° co. dell’art. 202 cit. ha comportato la “nullità sopravvenuta” della clausola determinativa del prezzo e “la conseguente riconduzione del rapporto nell’ambito dello schema, legislativamente imposto, del comodato ” (così decreto impugnato, pag. 14). Per altro verso ancora, per nulla interferiscono con l’enunciato iter ricostruttivo (nel quale evidentemente restano assorbite)le doglianze addotte dal ricorrente –segnatamente con il secondo mezzo – in tema di nullità parziale e di susseguente operativitàdel fenomeno ex art. 1339 cod. civ.

Del resto - a tal ultimo riguardo - questa Corte spiega che i l principio posto dall’art. 1339 cod. c iv . è invocabile solo nell ’ ipotesi in cui si prospetti la sostituzione di clausole contrattuali difformi rispetto a norme imperative di legge, il che, appunto, non è nella specie(cfr. Cass. (ord.) 23.5.2019, n. 14083). 15.In accoglimento del primo motivo di ricorso il decreto n. 112/2023 del Tribunale di Palermo va cassato con rinvio a llo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo nei seguenti termini: il disposto del 4° co. (“gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio”)dell’art. 202 del d.l.gs. n. 152/2006 (“codice dell’ambiente”) non integra gli estremi di una norma imperativa ed inderogabile tale da determinare una “nullità virtuale” per il caso di violazione, giacché i principi di “sussidiarietà” (“verticale”) e “differenziazione” consentono che l’esigenza espressa dal medesimo 4° co. dell’art. 202 cit. e l’interesse pubblico alla gestione integrata dei rifiuti siano perseguiti mercé l’utilizzo di forme contrattuali anche diverse dal comodato. 16.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo il decreto n. 112/2023del Tribunale di Palermo e rinvia a llo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Supr