Cassation appeal dismissed for procedural default due to failure to file within twenty days under Article 369 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main appeal procedurally inadmissible because the appellant failed to deposit the petition within the mandatory twenty-day period required by Article 369 of the Code of Civil Procedure. Although the appellant had filed the request for cassation in April 2022, the formal deposit and role inscription occurred in August 2022, well after the statutory deadline. The Court ruled that the late filing rendered the entire appeal ineffective, absorbing both the main and incidental petitions without examining the merits of the bankruptcy objection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 380 bis. 1 c.p.c.: Failure to deposit the cassation appeal within the twenty-day period prescribed by law renders the appeal procedurally inadmissible, thereby invalidating any subsequent incidental appeal filed in violation of the same time limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19707/2022 R.G. proposto da : CORBO FABIO, elettivamente domiciliato in FANO VIA DELL'ABBAZIA, 18/b, presso lo studio dell’avvocato BARTOLUCCI EUGENIO (BRTGNE72T11D488E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENINI ROBERTO (BNNRRT67M01D488A) -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' ARDITUR SRL, elettivamente domiciliata in FERMIGNANO VIA CITTADELLA, 10, presso lo studio dell’avvocato LEONI ALESSANDRO (LNELSN74H27G479G) che la rappresenta e difende - controricorrente nonché ricorrente incidentale - avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di PESARO n. 234/2022 depositata il 24/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Pesaro, con decreto del 24.3.2022, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 L.F. proposta da Fabio Corbo avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento Arditur s.r.l. gli aveva rigettato l’istanza di insinuazione in prededuzione del credito vantato a titolo di restituzione del prezzo di acquisto diun immobile il cui contratto di vendita era stato risolto con sentenza emessa dopo il fallimento. Il giudice di merito ha richiamato un precedente di questa Corte nel quale è stato affermato il principio secondo cui il credito del compratore alla restituzione del presso non è prededucibile a norma dell’art. 111 L.F. in quanto, pur avendo titolo nella sentenza di risoluzione emessa in corso del fallimento del venditore, ha causa in un fatto anteriore all’apertura della procedura concorsuale.
Il Tribunale di Pesaro ha ritenuto assorbite e irrilevanti le questioni sollevate dall’opponente in ordine all’asserita violazione degli artt. 42 e 43 L.F. e alla trascrizione della domanda di risoluzione, non incidentisulla natura del credito. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Fabio Corbo affidandolo a quattro motivi. Il Fallimento Arditur s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso ed ha depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Può essere omessa l’indicazione dei motivi di ricorso (principale e incidentale) per la ragione che il ricorso principale è improcedibile.
Tale difatti va dichiarato anche in accoglimento dell’eccezione sollevata sul punto dalla curatela nella memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c. Va osservato che, come risulta, dall’esame degli atti processuali – attività consentita questa Corte, giudice del fatto processuale – il ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione in data 26.4.2022 e poi non ha provveduto al deposito dello stesso (e all’iscrizione a ruolo) entro il termine di giorni venti, prescritto dall’art. 369 comma 1° c.p.c., a pena di improcedibilità. L’iscrizione a ruolo del presente giudizio è, infatti, avvenuta a cura della curatela ricorrente incidentale in data 17.8.2022, quando essa ha provveduto al deposito del proprio controricorso con il ricorso incidentale, a sua volta tardivo.
Il deposito del ricorso da parte del ricorrente è avvenuto con un ulteriore ritardo solo in data 25.8.2022. L’improcedibilità del ricorso principale determina l’assorbimento di tutte le questioni contenute nei motivi di ricorso. L’improcedibilità del ricorso principale comporta, altresì, l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo. Sul punto, le Sezioni di questa Corte, con sentenza n. 9741/2008, sono pervenute a tale soluzione non in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - dettato per la diversa ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale - bensì in base ad un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Dichiara improcedibile il ricorso principale. Dichiara inefficace il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,