Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10627/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows municipality's claim for priority payment on urbanization works by rejecting lower court's 'prospective bankruptcy' argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10627/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the municipality's appeal against the Brescia bankruptcy court's refusal to grant priority payment for incomplete urbanization works. The lower court rejected the claim because the company's bankruptcy was not foreseeable at the time the debt was incurred, arguing this lacked the necessary instrumental link to the bankruptcy proceedings. The Supreme Court overturned this reasoning, establishing that the functional link between the debt and the company's preservation must be assessed based on the company's actual value at the time of the debt, not its future bankruptcy prospects.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 111 L.F.; The recognition of priority payment for pre-bankruptcy debts requires a functional link between the obligation and the preservation of the company's value, independent of whether bankruptcy was foreseeable at the time of the debt's assumption.

Parole chiave

Generato dall'IA
priority payment bankruptcy urbanization works functional link debt company value preservation foreseeable bankruptcy insolvency proceedings municipal claims prestazione parziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 L.F.
Il Tribunale di Brescia ha rigettato la richiesta di riconoscimento della prededuzione ex art. 111 L.F.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza delle Sezioni Unite n. 42093/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28460/2020 R.G. proposto da : COMUNE DI GAMBARA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI ILARIA (RMGLRI64B63H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GORLANI MARIO (GRLMRA69R30B157L) -ricorrente- contro FALLIMENTO IMMOBILIARE LAGO SRL N. 78/2018 -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di BRESCIA n. 11980/2018 depositatoil 07/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

FATTI DI CAUSA Per quanto ancora rileva, il Tribunale di Brescia, con decreto del 7.10.2020, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 98 L.F. proposto dal Comune di Gambara, ha ammesso, in via chirografaria, il predetto Comune al passivo del Fallimento Immobiliare Lago s.r.l. per il credito dell’importo di € 105.975,60, vantato a titolo di controvalore delle opere di urbanizzazione rimaste incompiute che la fallita Immobiliare Lago s.r.l. si era obbligata ad eseguire in forza della convenzione di lottizzazione del 16.2.1996, sottoscritta in attuazione del piano esecutivo denominato “P.E Lago-17”.

Il Tribunale di Brescia ha rigettato la richiesta di riconoscimento della prededuzione ex art. 111 L.F. “trattandosi di obbligazioni assunte nel 1996, e dunque, in un contesto socio-economico in cui l’evoluzione fallimentare della società non era certo financo prospettabile, è del tutto assente quel nesso di strumentalità che deve sussistere tra l’assunzione dell’obbligazione e la procedura concorsuale ai fini del riconoscimento della prededuzione”. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Gambara affidandolo ad un unico articolato motivo.

Il Fallimento intimato non ha svolto difese. Il Comune ricorrente ha depositato le memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 L.F. Espone il Comune ricorrente che l’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione di lottizzazione si pone in un rapporto di stretta e diretta correlazione causale con la potenzialità edificatoria di cui beneficia l’area di proprietà del privato, che si riverbera sul valore di mercato della stessa area, accrescendolo sensibilmente.

Nel caso di specie, proprio in ragione della stipula della convenzione di lottizzazione e sul presupposto del pagamento dei relativi oneri, la fallita Immobiliare Lago s.r.l., beneficiando del mutamento della destinazione urbanistica (da inedificabile a edificabile) assentita dall’amministrazione, ha potuto realizzare il proprio progetto edilizio, consistito nell’edificazione di unità immobiliari presso parte dei lotti in cui ha frazionato il comparto, alcune delle quali sono state alienate a terzi prima del fallimento, incassando un prezzo ben più alto di quello che avrebbe incassato nel caso in cui l’area fosse rimasta inedificabile.

Ancora oggi la curatela del fallimento si trova a disporre di unità immobiliari o comunque di lotti edificabili tutti vendibili ad un prezzo sensibilmente superiore a quello che gli stessi lotti avevano prima della stipula della convenzione urbanistica da cui origina il credito oggetto di insinuazione, con evidente rilevante beneficio per l’intera massa dei creditori. Infine, osserva il Comune che l’incasso della somma portata dal credito è funzionale a consentire all’amministrazione di sostituirsi alla lottizzante poi fallita nel completamento delle opere di urbanizzazione, che avrebbe un sicuro ed immediato effetto positivo sul contesto urbano in cui si inseriscono gli immobili, accrescendo il prezzo ritraibile in sede di vendita.

E’ proprio tale vantaggio, l’utilità per la massa dei creditori che giustifica il riconoscimento della prededuzione.

2. Il ricorso è fondato. Come riportato nella parte narrativa, il Tribunale di Brescia ha rigettato l’istanza di riconoscimento della prededuzione sul rilievo che “l’evoluzione fallimentare della società non era financo prospettabile”; da ciò ha dedotto che era “del tutto assente quel nesso di strumentalità che deve sussistere tra l’assunzione dell’obbligazione e la procedura concorsuale ai fini del riconoscimento della prededuzione”. L’impostazione del giudice di merito è giuridicamente erronea , atteso che, secondo i parametri elaborati da questa Corte, l’accertamento del nesso di funzionalità tra l’obbligazione da cui è sorto il credito di cui si chiede la prededuzione e gli scopi della procedura prescinde del tutto dalla circostanza che l’evoluzione fallimentare sia stata o meno prospettabile al momento dell’assunzione dell’obbligazione.

Al contrario, quello che si deve accertare ai fini del riconoscimento delle prededucibilità del credito, è, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 42093/2021, se la prestazione, anche anteriore all’apertura della procedura, sia stata funzionale alle finalità della medesima, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa. Non avendo il giudice di merito seguito tale parametro valutativo, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Brescia, in diversa composizione,