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Ordinanza — n. 10622/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as plaintiff withdrew case with defendant's consent and costs shared.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10622/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the plaintiff formally withdrew the lawsuit on November 2, 2024, with the defendant's acceptance. The parties agreed to share litigation expenses as a condition of the withdrawal. Consequently, the court ruled that the legal proceedings terminated without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; A withdrawal of appeal accepted by the opposing party results in the extinction of the proceedings with shared costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings shared litigation costs consensual termination Italian Civil Procedure compensazione nel fallimento domanda di fallimento decadenza dal diritto di regresso

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20825/2020 R.G. proposto da : FALLIMENTO PORTO DI IMPERIA SPA N 14/2014, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DORIA GUIDO (DROGDU72A30B157L) -ricorrente- contro COMUNE DI IMPERIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GAGGERO PAOLO (GGGPLA64P27I480S), BOTTERO LORENZO (BTTLNZ72R05D969Y) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di IMPERIA n. 2326/2016 depositatoil 01/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. Il Collegio, rilevato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto del 2.11.2024 e il controricorrente ha accettato la rinuncia in pari data, il tutto a spese compensate. P.Q.M Visto l’art.391 c.p.c., Dichiara estinto il ricorso;spese compensate. Co