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Ordinanza — n. 10576/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows bankruptcy debtor's appeal, ruling balance sheet omission does not automatically fail proof of size thresholds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10576/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal by a bankrupt company against a lower court's rejection of its proof regarding bankruptcy size thresholds. The debtor argued that alternative accounting documents, not just filed balance sheets, could satisfy the legal burden of proof. The court held that balance sheets are not exclusive proof and that the failure to file them does not automatically negate the debtor's evidence.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 2, l. fall.; Art. 15, comma 4, l. fall.: The debtor's burden of proof regarding bankruptcy size thresholds may be satisfied by alternative accounting documents, and the mere omission of balance sheet filing does not preclude the court from evaluating other evidence.

Parole chiave

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bankruptcy declaration size thresholds burden of proof balance sheet omission alternative evidence procedural law Cassation appeal procedura di liquidazione dei conti

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 2, l. fall.
Monzasu ricorso di un creditore depositato nel 2019 , deducendo – per quanto qui rileva – il mancato superamento delle soglie soggettive di cui all’art. 1, secondo comma, l.
Art. 15, comma 4, l. fall.
1, secondo comma, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci depositati degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, quarto comma, l.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 35381/2022
Cass., n. 25025/2020
35381/2022; Cass., n. 25025/2020 ) , documentazione da ritenersi alternativa alla produzione dei bilanci depositati (Cass., n.
Cass., n. 24138/2019
25025/2020 ) , documentazione da ritenersi alternativa alla produzione dei bilanci depositati (Cass., n. 24138/2019).
Cass., n. 11218/2021
Cass., n. 30541/2018
11218/2021 ); ciò in quanto rimane « del tutto estranea alla logica della norma in discorso una funzione sanzionatoria dell'imprenditore che non ha redatto e depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio» (Cass., n. 30541/2018).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3870/2021 R.G. proposto da : EUROPE TELECOM SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato FERRANTE MARIA (FRRMRA81M66H224K), rappresentato e difeso dall'avvocato ECCHER LORENZO (CCHLNZ76L30L378Z) -ricorrente- contro FONDAZIONE ENASARCO, FALLIMENTO EUROPE TELECOM SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del curatore BRUGNONI ELISABETTA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3555/2020 depositata il 30/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1. EUROPE TELECOM S.r.l. in liquidazione ha impugnato la sentenza dichiarativa del fallimento, pronunciata dal Tribunale di 3870/2021 R.G. Monzasu ricorso di un creditore depositato nel 2019 , deducendo – per quanto qui rileva – il mancato superamento delle soglie soggettive di cui all’art. 1, secondo comma, l. fall.

2. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo, ritenendo che la società non avesse assolto all’onere della prova, non avendo più depositato i bilanci dal momento della messa in liquidazione nel corso del l’esercizio 2011 , dalla cui redazione e deposito presso il Registro delle Imprese la società non potesse ritenersi esonerata per effetto della mera messa in liquidazione della società; il giudice del reclamo ha ritenuto , conseguentemente,inidonei allo scopo gli «stati patrimoniali» redatti relativamente agli esercizi 2012- 2019 .

3. Propone ricorso per cassazione la società reclamante, affidato a un unico motivo. Il fallimento e il creditore ricorrente intimati non si sono costituiti in giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 15 e 18 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non assolto l’onere della prova in relazione al mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 1 l. fall., per il solo fatto del mancato deposito dei bilanci dell’ultimo triennio .

Osserva il ricorrente che l’onere della prova incombente sul debitore può ritenersi assolto anche inbase a elementi di prova diversi dai bilanci depositati, bilanci che costituiscono fonte privilegiata ma non esclusiva dell’assolvimento del relativo onere della prova. Aggiunge parte ricorrente che la documentazione prodotta, tra cui figuravano le situazioni patrimoniali degli esercizi dal 2011 al 2019 e il conto economico dell’esercizio 2011, fosse idonea a dimostrare l’insussistenza dei requisiti per l’assoggettamento a fallimento, in 3870/2021 R.G. relazione sia all’attivo patrimoniale, sia a i ricavi lordi e sin anche all’indebitamento, attesa l’assenza, sin dalla data del 2011, dei presupposti soggettivi di assoggettamento a fallimento in forza della mancanza di movimentazioni contabili successiv e al la messa in liquidazione.

2. Il ricorso è fondato. Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il debitore può fornire la prova della insussistenza dei presupposti soggettivi di cui all’art. 1, secondo comma, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci depositati degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, quarto comma, l. fall. , non assurgendo i bilanci depositati a prova legale; a tal riguardo, il debitore può avvalersi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa(Cass., n. 35381/2022; Cass., n. 25025/2020 ) , documentazione da ritenersi alternativa alla produzione dei bilanci depositati (Cass., n. 24138/2019).

3. Di converso, l’omesso deposito dei bilanci in sede prefallimentare –omissione rilevante ai fini dell’obbligo di consegna al curatore ex art. 86 l.fall.,che insorge dopo la sentenza dichiarativa di fallimento- non ha rilievo, di per sé al fine di ritenere non assolto l'onere della prova in ordine al possesso dei requisiti dimensionali (Cass., n. 11218/2021 ); ciò in quanto rimane « del tutto estranea alla logica della norma in discorso una funzione sanzionatoria dell'imprenditore che non ha redatto e depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio» (Cass., n. 30541/2018). Il giudice del merito ha, pertanto, l’onere di valutare ai fini di quanto prevede l’art. 1, secondo comma, l. fall., la documentazione prodotta dal debitore. 3870/2021 R.G.

4. Nella specie, la sentenza impugnata si è limitata a valutare la circostanza in fatto dell’omesso deposito dei bilanci da parte della società debitrice, ma non ha esaminato, ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova incombente sul debitore , l’ulteriore documentazione da questi prodotta , così non facendo corretta applicazione del suindicato principio.

5. Il ricorso va, pertanto, accolto , cassandosi la sentenza impugnata con rinvio,affinché venga esaminata la documentazione prodotta dalla società debitrice ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova a termini di quanto dispone l’art. 1, secondo comma, l. fall. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazion