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Decreto — n. 10567/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 10567/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the bankruptcy decree extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Compagnia Generale Trattori S.p.A., had filed a recourse against the bankruptcy of Ghea Sistem S.r.l. but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a settlement within the 40-day period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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renunciation of appeal proposed settlement 40-day period extinction of proceedings bankruptcy decree Code of Civil Procedure silence as waiver spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI NORD n el RG n.2498/2021depositato il 21/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI NORD n el RG n.2498/2021depositato il 21/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20536/2021 R.G. proposto da : COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A, elettivamente domiciliato in MILANO PIZZA CASTELLO, presso lo studio dell’avvocato MURRU GIOVANNI LUCA (MRRGNN67S30F205N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO GHEA SISTEM S.R.L. -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI NORD n el RG n.2498/2021depositato il 21/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così dec