Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Sagrantino Italy Srl, filed a challenge against a Palermo bankruptcy decree but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12179/2019 R.G. proposto da : SAGRANTINO ITALY SRL E PER ESSA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PENSABENE MASSIMO (PNSMSM59R15G273D) -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO SDF COSTITUITA SICILIA TORRE MACAUDA SCARL, elettivamente domiciliato in PALERMO VIA EMPEDOCLE RESTIVO 82, presso lo studio dell’avvocato CASTAGNETTA ALESSANDRA (CSTLSN72T48G273Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro TORRE MACAUDA SRL IN LIQUIDAZIONE - controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE PALERMO nel RG n. 14049/2018 depositatoil 14/03/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acce