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Ordinanza — n. 10291/2025 — snciv Generato dall'IA

Court corrects cassation order to pay litigation costs to the State for a party admitted to state-funded legal aid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10291/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a correction request to amend the operative part of a previous order regarding litigation costs. The lower court incorrectly ordered the losing party to pay costs without specifying that the funds should go to the State, despite the winning party having been admitted to state-funded legal aid. The Court ruled that such statutory provisions are mandatory and must be applied, thereby correcting the error to ensure the State receives the payment as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 133 DPR 115/2002; Art. 110 comma 3 T.U. n. 360/1990: When a party admitted to state-funded legal aid wins a case, the court must order the losing party to pay litigation costs directly to the State, not to the private party.

Parole chiave

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state funded legal aid litigation costs payment correction of cassation order mandatory statutory provision state treasury allocation contratto fiduciario cosa affidata promessa di donazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002
10291/2025 del 18/04/2025 di questa Corte, esponendo che le spese sono state poste a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio dello Stato, mentre il provvedimento avrebbe dovuto disporne il pagamento in favore di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 133 d.P.R.
Art. 110 comma 3 del T.U. n. 360/1990
Art. 391-bis c.p.c.
Il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. deve, quindi, essere accolto, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.
art. 183 c.p
Espone il ricorrente che la domanda, introdotta dalla curatela con la memoria ex art. 183 c.p.c.
art. 346 c.p
art. 112 c.p
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 391 bis c.p
Con ricorso ex art. 391 bis c.p.c., la Curatela del Fallimento “Del Sole s.r.l.” ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale da cui sarebbe affetta l'ordinanza n.
art. 391-bis cod. proc. civ
Con ricorso ex art. 391 bis c.p.c., la Curatela del Fallimento “Del Sole s.r.l.” ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale da cui sarebbe affetta l'ordinanza n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24/01/2011, n. 1639
Cass. 05/02/2014, n. 2536
Cass. 12/06/2019, n. 15817
Cass. 12/06/2019, n. 15817).
Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037
Cass. 17/05/2017, n. 12437
16037, Cass. 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio e, in ipotesi quale quella di specie, a seguito di sollecitazione di parte; secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (arg.
Cass. n. 12414 del 2020
Cass. n. 12414 del 2020, cit.; pure Cass.
Cass. 13/11/2018, n. 29078
12414 del 2020, cit.; pure Cass. 13/11/2018, n. 29078, non massimata).
Cass. Sez. U. 14/11/2024, n. 29432
deve, quindi, essere accolto, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U. 14/11/2024, n. 29432);
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Ordinanza — n. 16262/2026 — snciv
Cassation court dismisses appeal against revocatory action for invalidating donation and asset fund acts.
Ordinanza — n. 25406/2023 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific proof violation and improper interpretation argument.
Ordinanza — n. 6735/2024 — snciv
Cassation court quashes appeal for missing proportionality assessment of natural obligations in cohabitation property disputes.
Ordinanza — n. 21246/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal on grounds of procedural nullity due to contradictory reasoning in the lower court's judgment.
Ordinanza — n. 29661/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding priority of transcription when a nullity action follows a prior sale. The court upholds the lower court's decision based on Article 2652 of the Civil Code. The ruling clarifies that a subsequent nullity claim invalidates rights acquired by a sub-purchaser even without good faith. The decision emphasizes the procedural hierarchy of transcription actions under Italian law. The court rejects the argument that good faith protects the sub-purchaser from the nullity. This case establishes the strict application of the five-year rule for nullity actions. The outcome confirms that transcription priority is absolute in this specific sequence. The legal principle prioritizes the chronological order of transcription actions. The court affirms the lower court's interpretation of the Civil Code provisions. The decision serves as a binding precedent for similar bankruptcy and property disputes.

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23787/2023 R.G. proposto da NAVARRA ARCANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. CATERINA DA SIENA 46, presso lo studio dell’avvocato GRECO GIUSEPPE (GRCGPP53C08I234W) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NIGI BARBARA (NGIBBR70M56H501I), PIAZZA NICOLA (PZZNCL35P18G273K) -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO "DEL SOLE S.R.L.", elettivamente domiciliato in PALERMO NOTARBARTOLO, presso lo studio dell’avvocato GIANFERRARA GUIDO (GNFGDU63P16G273G) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1589/2023 depositata il 15/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA La curatela del fallimento Del Sole s.r.l. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo Arcangelo Navarra al fine di acquisire all’attivo fallimentare le somme ricevute da quest’ultimo da parte della società fallita per € 308.000,00 in occasione della vendita di un immobile sito in Roma in via Peano n. 48 e intestato alla medesima società. In particolare, detta vendita era stata effettuata dal Navarra quale procuratore dell’amministratore unico della società, e le somme ricavate dalla vendita furono, per € 287.000,00, trasferite dall’amministratore della società ad Arcangelo Navarra e, per € 21.000,00 , versate dall’acquirente direttamente allo stesso Navarra.

Quest’ultimo, costituendosi, invocò l’esistenza di un accordo fiduciario risalente nel tempo e avente ad oggetto il trasferimento del bene immobile, in quanto acquistato con risorse proprie del fiduciante stesso; addusse che, stante la successiva vendita dell’immobile e la conseguente sopravvenuta impossibilità di ritrasferirlo in natura, l’obbligo restitutorio si era trasferito sul ricavato dell’alienazione del bene. In ragione di tali difese, con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. la curatela aveva precisato la propria domanda, chiedendo di “ritenere e dichiarare inopponibile e/o inammissibile e/o illecito e/o nullo e/o annullabile il negozio fiduciario intercorso tra il sig.

Navarra e la società in bonis” nonché di “ritenere e dichiarare il negozio fiduciario intercorso tra il sig. Navarra e la società in bonis stipulato in conflitto di interessi”, oltre la condanna del convenuto al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Palermo ha dichiarato inefficace il negozio fiduciario, in quanto ritenuto in frode ai creditori, nonché inefficaci, ai sensi dell’art. 64 L.F., i versamenti dallo stesso ricevuti per la somma complessiva di € 308.000,00 in occasione della vendita dell’immobile intestato alla società.

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1589/2023, depositata il 15.9.2023, ha rigettato l’appello proposto dal Navarra. Il giudice di secondo grado, in primo luogo, nel rigettare il primo motivo d’appello, ha ritenuto priva di fondamento l’eccezione svolta dal Navarra di inammissibilità di modifica della domanda - effettuata dalla curatela con la prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. – sul rilievo che la procedura aveva pieno titolo per modificare la domanda, alla luce delle deduzioni della controparte sull’accordo fiduciario.

Inoltre, il giudice d’appello ha affermato che “anche a volere accedere alla difesa dell’appellante, ritenendo cioè inammissibili le deduzioni difensive della curatela” doveva comunque ritenersi non dimostrata la prospettazione in fatto del Navarra, difettando la prova che l’esborso effettuato a favore del Navarra traesse origine dal negozio fiduciario di cui è causa, ciò evincendosi anche dalla lettura del documento redatto dall’amministratore unico della Del Sole s.r.l. il 27.01.2014, che imputava il pagamento di € 308.000,00, quale rimborso al Navarra “per anticipazioni infruttifere effettuate in periodi precedenti”.

In sostanza, l’esborso a favore del Navarra aveva una causa ben diversa dall’esecuzione di un precedente accordo fiduciario di trasferimento dell’immobile. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Arcangelo Navarra, affidandolo a tre motivi. La curatela del fallimento Del Sole s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 324, 329, 342, 346 c.p.c., 2909 c.c. Espone il ricorrente che la domanda, introdotta dalla curatela con la memoria ex art. 183 c.p.c. per contestare l’esistenza di un accordo fiduciario tra il Navarra e la società “Del Sole” è stata totalmente respinta con una enunciazione chiara e inequivocabile, che ne ha sotteso la valutazione di infondatezza.

Conseguentemente, l’attrice, siccome rimasta soccombente su tale cruciale questione della causa, aveva l’onere di proporre appello incidentale . Il ricorrente ha aggiunto che “nel caso concreto, la curatela, nel costituirsi nel giudizio di appello proposto dal Navarra, ha totalmente omesso di esporre le ragioni volte a censurare la decisione di rigetto del Tribunale, di cui non ha neppure fatto sommario cenno nell’esposizione dei fatti di causa. La comparsa di costituzione in appello, dunque, non ha manifestato la chiara intenzione dell’appellata di riproporre, ai sensi dell’art.346 c.p.c., la questione dell’invalidità del negozio fiduciario, che non è desumibile neppure dalla lettura complessiva dell’atto …”.

In conclusione, il giudicato si era formato non soltanto su quello che era stato oggetto di contrasto reale, ma su tutto ciò che il primo giudice ha ritenuto certo, ovvero l’avvenuto pagamento, da parte del Navarra, con proprie risorse del prezzo per acquistare l’immobile, perché tale accertamento era necessariamente e inscindibilmente collegato con la statuizione di esistenza e di validità del negozio fiduciario.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt.2901 c.c., 64 L.F., 324 c.p.c., 2909 c.c. Espone la ricorrente che l’affermazione della Corte d’Appello, secondo cui non vi era prova che il pagamento al Navarra fosse ricollegato alle vicende negoziali relativa all’accordo fiduciario, si pone in contrasto con la questione dell’esistenza e della validità del negozio fiduciario, passata in giudicato.

3. Il primo e il secondo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili. Va preliminarmente osservato che il giudice di primo grado non aveva affatto rigettato la domanda della curatela, avendo dichiarato, come emerge dalla ricostruzione della sentenza d’appello (vedi pag. 3), l’inefficacia dell’accordo fiduciario di cui è causa. Ne consegue che, essendo la curatela risultata totalmente vincitrice in primo grado –essendo stata accolta la sua domanda di declaratoria di inefficacia dell’accordo fiduciario - la stessa non era in alcun modo tenuta a proporre l’appello incidentale, né a riproporre le proprie domande o eccezioni ex art. 346 c.p.c.

Va, inoltre, osservato che erra il ricorrente nell’affermare che sull’esistenza dell’accordo fiduciario si fosse formato il giudicato, essendo indubitabile che, per effetto della proposizione dell’appello da parte del Navarra, la Corte d’appello sia stata reinvestita dell’intera contesa. Dunque, la sentenza impugnata non è incorsa in alcun vizio nell’affermare che l’esborso in favore del Navarra avesse tratto origine, avesse avuto una causa diversa dall’esecuzione del negozio fiduciario, evincendosi ciò anche dalla lettura del documento redatto dall’amministratore unico della Del Sole s.r.l. il 27.01.2014, che imputava il pagamento di € 308.000,00, quale rimborso al Navarra “per anticipazioni infruttifere effettuate in periodi precedenti” .

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia ed extrapetizione, in relazione all’art. 360,comma 1° , n. 4 , c.p.c. Espone il ricorrente di aver evidenziato nell’atto di appello che la valutazione del carattere fraudolento dell’adempimento dell’obbligazione va condotta con riferimento al momento temporale in cui è stato assunto l’obbligo da parte del debitore e non con riferimento al momento dell’esecuzione dell’obbligazione. Ne consegueche, nel caso di specie, per valutare se l’obbligazione era stata assunta dalla società con intento fraudolento per i creditori sociali, occorreva aver riguardo alla data del 10.10.1997, epoca in cui nessuna frode ai creditori avrebbe potuto animare l’operazione posta in essere dal Navarra e la società, avendo questa chiuso i propri bilanci in utile.

Si duole il ricorrente che la Corte di merito, anziché pronunciarsi, facendo riferimento alle sopra illustrate allegazioni e deduzioni dell’atto di appello, h a omesso la corrispondente decisione, rigettando il motivo per altra ragione.

5. Il motivo è infondato. Va osservato che questa Corte ha già affermato (Cass.12652/2020) che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito.

Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto -non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 10.4.2025 Il Presidente Luigi Abete LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Compostada: Massimo Ferro Presidente Paola Vella Consigliere Giuseppe Dongiacomo Consigliere Filippo d'Aquino Consigliere Alessandro Farolfi Consigliere Rel.

Oggetto: Correzione errore materiale Ud.15/01/2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA relativamente alla pronuncia n. 10291/2025 R.G. resa dalla Corte di Cassazione nel procedimento tra le parti Curatela Del Fallimento "del Sole S.r.l." in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Gianferrara -già ricorrente- Arcangelo Navarra, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Nigi, Nicola Piazza -già resistente- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 10291/2025 depositata il 18/04/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere Alessandro Farolfi. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 391 bis c.p.c., la Curatela del Fallimento “Del Sole s.r.l.” ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale da cui sarebbe affetta l'ordinanza n. 10291/2025 del 18/04/2025 di questa Corte, esponendo che le spese sono state poste a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio dello Stato, mentre il provvedimento avrebbe dovuto disporne il pagamento in favore di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TU spese giustizia).

2. La parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. per il 15 gennaio 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato una memoria scritta, mentre non sono state depositate conclusioni da parte del Pubblico Ministero; RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La richiestadi correzione di errore materiale è fondata e va accolta.

2. Risulta depositato il provvedimento censurato, il quale - effettivamente – contiene le seguenti espressioni: “Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge”.

3. Come già più volte rimarcato da questa Corte (vds. Cass. 05/12/2023, n. 34033; 24/06/2020, n. 12414; 19/02/2020, n. 4216; 09/03/2018, n. 5824, nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; la norma è peraltro coerente con l'art. 110, comma 3, dello stesso Testo Unico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale; il giudice, dunque, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 24/01/2011, n. 1639; 05/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate;

Cass. 12/06/2019, n. 15817). Trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, lo stesso può essere correttoa norma dell'art. 391-bis, c.p.c. (Cass. Sez. U.07/07/2010, n. 16037, Cass. 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio e, in ipotesi quale quella di specie, a seguito di sollecitazione di parte; secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (arg. da Cass. Sez. U.07/07/2010, n. 16037), infatti, è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzione, a mezzo della procedura prevista dall'art. 391-bis cod. proc. civ. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v.

Cass. n. 12414 del 2020, cit.; pure Cass. 13/11/2018, n. 29078, non massimata). Nella specie, il Fallimento istante, Gianluca Prosperi, risulta effettivamente essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del G.D. del Trib. di Palermo del 30 novembre 2023, il quale da atto dell’assenza di fondi e non risulta successivamente revocato. E ‘invece accaduto che, con il dispositivo dell’ordinanza definitoria del giudizio, il pagamento delle spese processuali sia stato posto a carico della parte soccombente in quella sede ricorrente, senza la precisazione, da imputare dunque a mero errore, che tale condanna era disposta in favore dello Stato, come previsto dall'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

Il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. deve, quindi, essere accolto, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U. 14/11/2024, n. 29432);

P.Q.M.

dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 10291/2025, depositata il 18/04/2025, sia corretto inserendo, dopo l’espressione "Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge”, le seguenti parole: “Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate sia eseguito a favore dello Stato”; fermo