Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing of summary proceedings under Art. 392 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the heirs failed to file the summary proceedings within the statutory deadline. Although the court acknowledged that a citation could substitute a formal petition under the principle of fungibility of procedural forms, it ruled that the deposit of the citation occurred after the expiration of the three-month period mandated by Article 392 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the procedural relationship was deemed untimely, leading to the dismissal of the appeal and a fine against the appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 392 c.p.c.; In opposition to the passive estate, the summary proceedings must be filed within the statutory period, and even if filed via citation instead of petition, the deposit must occur before the deadline expires to be considered timely.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
TEA – c.f. G L NR ST37M52H267P – (erede di Candido Cicinelli) CICINELLI LUANA – c.f. CCNLNU61R51H501X – (erede di Candido Cicinelli) - CICINELLI ANTONIO– c.f. CCNN TN65C15 H501 W – (erede di Candido Cicinelli) –MORICO MAURO – c.f. MRCMRA61C25H267B – (erede di Antonia Cicinelli) – MORICO ENRICO – c.f. MRCNRC58A25H267F – (erede di Antonia Cicinelli) - MORICO ANNA MARIA –c.f. MRCNMR63C45H267H – (erede di Antonia Cicinelli) -CICINELLI EMILIANO – nato a Roma il 18.6.1971 – CICINELLI CARLO – c.f. CCNCRL67C27H501K – elettivamente domiciliat i in Roma, al la via Gualtiero Serafino, n. 8 , presso lo studio dell’avvocato Antonio Vittucci che li rappresentata e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTI contro CURATORE del fallimento della “Soc. Ingegneria Civile Europea” s. r . l ., in persona del dottorFederico Marengo. INTIMATO avverso il decreto del Tribunale di Romadei 1/10.2.2023, udita la relazione nella camera di consiglio del13 marzo 202 5 del consigliere dott. Luigi Abete, RILEVATO CHE 1.Con ordinanzan. 13043 depositata in data 26.4. 2022 questa Corte cassava il decreto del Tribunale di Roma in data 23.10.2020 nel giudizio di opposizione allo stato passivo exart. 98 l.fall. proposto da Candido Cicinelli, Antonia Cicinelli, Emiliano Cicinelli e Carlo Cicinelli nei confronti del curatore del fallimento della “Soc.
Ingegneria Civile Europea”s.r.l.
2. Con atto di citazione notificato in data 25.7.2022, depositato telematicamente in data 2.8.2022,Candido Cicinelli, Antonia Cicinelli, Emiliano Cicinelli e Carlo Cicinelli attendevano innanzi al Tribunale di Roma alla riassunzione in sede di rinvio del giudizio di opposizioneex art. 98 l.fall . Il curatore del fallimento non si costituiva in sede di riassunzione.
3. Con decreto n. 4 2 2 dei 1/ 10 . 2 . 20 23 il Tribunale Roma dichiarava inammissibilela riassunzione del giudizio di rinvio e, per l’effetto, l’estinzione del giudizio di opposizione exart. 98 l.fall. Reputavail tribunale che la riassunzione, in considerazione del rito applicabile all’opposizione allo stato passivo, sarebbe stata da eseguire con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice del rinvio e non già –come era avvenuto nella specie –con atto di citazione. Dava atto,in ogni caso , alla stregua del criterio della fungibilità delle forme processuali, che la citazione in riassunzione era stata depositata telematicamente il 2.8.2022, allorché era scaduto – in data 26.7.2022 – il termine trimestrale accordato con l’ordinanza n. 13043/2022 della Corte di legittimità. Evidenziavadunque che la riassunzione era avvenuta tardivamente, sicché, in dipendenza della sua inammissibilità, doveva dichiararsi l’estinzione del giudizio.
4. Avverso tale decreto ha nno proposto ricorso Aristea Galiena , Luana Cicinelli ed Antonio Cicinelli (eredi di Candido Cicinelli ) , Mauro Morico, Enrico Morico e Anna Maria Morico (eredidi Antonia Cicinelli) , Emiliano C icinelli e Carlo Cicinelli; ne hannochiesto sulla scorta di un unico motivola cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. Il curatoredel fallimento della “Soc. Ingegneria Civile Europea” s.r.l. non ha svolto difese. 5.È stata formulata proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. datata 21.5.2024 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta inammissibilità del ricorso. 6.Con apposita istanza i ricorrenti hanno chiesto che la causa venisse decisa. 7.I ricorrenti ha nno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE 8.Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai se nsi dell’art. 360, 1° co., n. 3, n. 4, n. 5, cod. proc. civ. la violazione delle norme in materia di processo fallimentare e la falsa applicazione delle norme relative alla valutazione delle prove, la violazione degli artt. 2745 e 2746 cod. civ. e degli artt. 93 e 99 l.fall. Deducono chenella specie “ era necessaria la notifica dell ’ atto di riassunzione a prescindere dalla successiva iscrizione a ruolo” (così ricorso, pag. 3).Deducono invero che, attesa la piena equivalenza tra ricorso e citazione, qualora la parte abbia ridato impulso al processo mercé atto di citazione, la riassunzione è da considerare tempestiva, ove nel termine di legge sia avvenuta la “vocatio in ius” (cfr. ricorso, pag. 3).
Deducono dunque che la riassunzione è avvenuta tempestivamente, siccome l’atto di citazione in riassunzione è stato notificato il 25.7.2022 entro il termine trimestrale a far data dal deposito dell’ordinanza n. 13043/2022 della Corte di cassazione. 9.Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., giacché il Tribunale di Roma ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 10.Vanno senz’altro reiterati i rilievi di cui alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. La giurisprudenza di questa corte è costante e consolidata nel senso che l’art. 392 c.p.c., comma 2, in forza del quale “la riassunzione si fa con citazione”, è destinato ad avere applicazione quante volte non trovi deroga nel disposto dell’art. 394 c.p.c., comma 1, il quale richiama le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa (…), alla stessa stregua di una norma di carattere generale rispetto ad un’altra di carattere speciale (principi di cui è stata fatta ripetuta applicazione in materia di rinvio conseguente alla cassazione di provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare:Cass. 4 agosto 1975 , n. 2973 ;
Cass. 12 marzo 1982, n . 1603 ; in materia tributaria:Cass. 28 settembre 1979, n. 5001; Cass. 6 marzo 1999, n. 1919; nelle controversie soggette al rito del lavoro:Cass. 13 marzo 1995, n. 2871,Cass. 18 maggio 1995, n. 5840, Cass. 30 gennaio 1998, n . 932 ; e nelle controversie di divorzio:Cass. 20 luglio 2004, n .13422 ) ; e che la tempestività della riassunzione del giudizio, in relazione al termine di decadenza fissato dall’ art. 392 c.p.c., comma 1, deve essere riscontrata avuto riguardo alla data del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice del rinv io, laddove la riassunzione del processo con citazione, anziché con ricorso, non ne determina, in forza del già richiamato principio della conversione degli atti viziati nella forma, l’inammissibilità quando, nei termini perentori fissati dalla legge la citazione anzidetta, indipendentemente dalla sua notificazione alle altre parti nei termini appena riferiti, sia stata altresì depositata in cancelleria, potendo il rapporto processuale ritenersi tempestivamente instaurato solo se un simile deposito risulti intervenuto nella pendenza dei termini sopra menzionati (da ultimo,Cass. 20 luglio 2004, n. 13422) (così in motivazione Cass.14.10.2010, n. 21255).
In tema di opposizione allo stato passivo, la forma dell’atto di riassunzione del giudizio di rinvio è il ricorso, ma la riassunzione è tempestiva ove avvenga mediante atto di citazione depositato in cancelleria entro il termine trimestrale previsto dall'art. 392 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 20.4.2022, n. 12668). Ebbene, nella specie – lo si è detto - il deposito dell’atto di citazione è avvenuto tardivamente, il 2.8.2022, allorché il termine trimestrale exart. 392, 1° co., cod. proc. civ. era scaduto sin dal 26.7.2022. 11.I rilievi svolti dai ricorrenti in memoria non offrono spunti per disattendere le indicazioni di cui alla proposta exart. 380 bis cod. proc. civ. 12.Si è anticipato che il curatore del fallimento della “Soc.
Ingegneria Civile Europea” s.r.l. non ha svolto difese. Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso,nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio pur in rapporto alla previsione del 3° co. dell’art. 96 cod. proc. civ.(richiamato dall’art. 380 bis, 3° co., cod. proc. civ.) . 13.Viceversa, nulla osta all’applicazione del 4° co. dell’art. 96 cod. proc. civ. (del pari richiamatodall’art. 380 bis, 3° co., cod. proc. civ.). I ricorrenti,quindi, vanno condannat i in solido al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di cui in dispositivo. 14.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto(cfr.
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M La Corte così provvede: dichiara inammissibileil ricorso; condanna i ricorrenti in solidoa pagare alla cassa delle ammende , ai sensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.500,00; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti, con vincolo solidale,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Sup