Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a resident of Cremona, challenged an order issued by the Peace Judge, while the Prefecture and Ministry of Interior opposed the appeal. The court ruled that the silence of the appellant constituted a formal renunciation of the right to proceed, thereby extinguishing the proceedings without a substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25893/2024 R.G. proposto da : LABIED SAID, rappresentato e difeso dall’ avv . MARCIANO GIUSEPPINA (MRCGPP68H65F205Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- PREFETTURA DI CREMONA , in persona del sig. Prefetto pro - tempore, rappresentata e difesa ope legis dal l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) . -resistente- MINISTERO dell’ INTERNO , in persona del sig. Ministro pro - tempore, rappresentata e difesa ope legis dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- Avverso: ORDINANZA emessa dal GIUDICE DI PACE di CREMONAn.1684/2024,depositata il 14/11/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiaddì 25.02.2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, posto che le amministrazioni resistenti si sono limitate al deposito di atto difensivo di mero stile.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Nulla sulle spese. Così deciso