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Decreto — n. 10087/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 10087/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, David Guidi, had not responded to the proposal sent by the Court of Appeal of Florence, while the respondent, Raya Guidi, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the court's proposal results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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procedural extinction failure to request decision forty day period deemed withdrawal litigation costs allocation fine del processo condono delle spese procedurali ripetibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20098/2024 R.G. proposto da : GUIDI DAVID, elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Lavinaio, II Tratto, n. 4, DOM DIG, presso lo studio dell’Avvocato Michele Boccia (BCCMHL70R07G190B) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro GUIDI RAYA, elettivamente domiciliata in V aiano (PO), al viale F.lli Rosselli n. 86/C, presso lo studio dell’Avvocato Emanuela Paci (PCAMNL69A43G999M) che la rappresenta e difende . -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE , n. 1039/2024,depositata il giorno 11/06/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 03/04/2025. Il c