Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The court applied Article 380-bis and Article 391 of the Code of Civil Procedure to rule that the appeal was deemed withdrawn. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24214/2024 R.G. proposto da : SCICOLONE ALDO STEFANO, SCICOLONE MAURIZIOe DI STEFANO STEFANIA RITA, tutti elettivamente domiciliati in Parma, al B orgo G. Tommasini n. 20, presso lo studio dell’ A vvocato Giovanni Franchi (FRNGNN62D01G337Q) che li rappresenta e difende . -ricorrenti- contro ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A., elettivamente domiciliata in R oma, alla via Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Mocci (MCCFNC76A30F979E) che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Ludovica D’Ostuni (DSTLVC73M68E506B). -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA , n.291/2024, depositata il 29/07/2024 .
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 03/04/2025. Il