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Ordinanza — n. 10027/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; court rejected suspension of terms due to lack of actual case merger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10027/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing occurred after the statutory deadline had expired. The appellant argued that a suspension of terms applied due to a merger of disputes, but the court found no factual basis for a true cumulation of causes. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The suspension of terms for appeals does not apply when the alleged merger of disputes is merely a theoretical link of negotiation rather than a factual cumulation of distinct causes.

Parole chiave

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suspension of terms cumulation of disputes inadmissibility appeal statutory deadline case merger esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare titolo esecutivo di rigetto credito ipotecario

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
“lungo” ex art. 327 c.p.c. per proporre ricorso è venuto a scadere in data 29 gennaio 2021, Sez.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Priva di pregio è la difesa sinteticamente svolta dal ricorrente in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., deducendosi in quella sede l’applicabilità della sospensione feriale per effetto della sussistenza di un cumulo tra controversia sottratta a tale sospensione e controversia ad essa invece assoggettata.
D.P.R. n. 115/02, Art. 13 comma 1-quater
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 115 c.p
4, c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 474 c.p
3, c.p.c., la violazione dell'art. 474.
art. 327 c.p
“lungo” ex art. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
9 di 9 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6206/2021R.G. proposto da BEVERE GIORGIO, elettivamente domiciliatoin FOGGIA PZZA U. GIORDANO 37, presso lo studio dell’avvocato STANZIALE ACHILLE che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro COOPERATIVA AGRICOLA S.LAZZARO 92 A RL , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliat a in ROMA V.LE PICO DELLA MIRANDOLA 56/H, presso lo studio dell’avvocato BRUNETTI MASSIMO che larappresenta e difende Oggetto: I mpugnazioni civili -Cassazione - C ause di opposizione all'esecuzione - Sospensione feriale dei termini - Ricorso per cassazione – Inapplicabilità R.G.N. 6206/2021 Ud. 28/03/2025CC Sez.

S1 - R.G. 6206/2021 – CC 28/03/2025 - Pagina nr. 2 di 9 –controricorrente – nonché contro SISTEMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore quale procuratrice speciale di AMCO –ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEL TEMPIO, 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIELLO CLAUDIO, rappresentat a e difes a dagli avvocati MESIRCA CORINNA e LAGHI ALDO –controricorrente - nonché contro IDROGOCCIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro temporeed elettivamente domiciliat a in ROMA VIA CARDINAL DE LUCA N. 22, presso lo studio dell’avvocato D'ISIDORO VINCENZO che larappresenta e difende –controricorrente – nonché contro MASTERPLANT SPA, CONSORZIO DIFESA PRODUZIONI INTENSIVE PROVINCIA FOGGIA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AZIENDA AGRICOLA FILOMENA PIAZZOLLA, BANCA POPOLARE MILANO SCARL, ORTOLEVANTE SRL, AZIENDA AGRICOLA GIANDOMENICO CONSALVO, CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE FOGGIA, GIUSEPPE E LOREDANA ROCCHIA SNC, FANIZZA BENITO, UNICREDIT BANCA SPA, COOPERATIVA AGRICOLA SAN LAZZARO 92 ARL, COOPERATIVA AGRICOLA FRA COLTIVATORI DI APRICENA SCARL, TANCREDI GIAMPAOLO, VIOLA GIOVANNI, BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA SCARL –intimati – Sez.

S1 - R.G. 6206/2021 – CC 28/03/2025 - Pagina nr. 3 di 9 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BARI n. 1414/2020 depositata il 29/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/03/2025dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1414/2020, pubblicata in data 29 luglio 2020, la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio tra l’appellante principale GIORGIO BEVERE, l’appellante incidentale BANCA APULIA SPA (altresì appellante principale in gravame riunito), l’appellata IDROGOCCIA S.R.L., l’intervenuta SISTEMIA SPA – – quale procuratrice della SGA SOA (poi AMCO–ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA) e propria volta successore a titolo particolare della stessa BANCA APULIA SPA -e nella contumacia degli altri appellati MASTE RPLANT SPA, CONSORZIO DIFESA PRODUZIONI INTENSIVE PROVINCIA FOGGIA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AZIENDA AGRICOLA FILOMENA PIAZZOLLA, BANCA POPOLARE MILANO SCARL, ORTOLEVANTE SRL, AZIENDA AGRICOLA GIANDOMENICO CONSALVO, CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE FOGGIA, GIUSEPPE E LOREDANA ROCCHIA SNC, FANIZZA BENITO, UNICREDIT BANCA SPA, COOPERATIVA AGRICOLA SAN LAZZARO 92 ARL, COOPERATIVA AGRICOLA FRA COLTIVATORI DI APRICENA SCARL, TANCREDI GIAMPAOLO, VIOLA GIOVANNI, BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA SCARL, ha respinto entrambi i gravamiproposti avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 3288/2016, pubblicata in data 21 novembre 2016.

2. GIORGIO BEVERE aveva proposto innanzi il Tribunale di Foggia opposizione all’esecuzione promossa da BANCA APULIA SPA, deducendo l’inesistenza del titolo esecutivo azionato dalla creditrice procedente e basato su un contratto di mutuo ipotecario. Sez. S1 - R.G. 6206/2021 – CC 28/03/2025 - Pagina nr. 4 di 9 Aveva dedotto il ricorrente che il mutuo era stato stipulato al solo fine di ripianare l’esposizione debitoria del conto corrente n. 245598- assistito da un contratto di apertura di credito ed acceso presso il medesimo istituto, filiale di Apricena- e di assicurare alla Banca una garanzia ipotecaria.

Tale esposizione – aveva proseguito l’odierno ricorrente - si era tuttavia rivelata insussistente come accertato da sentenza del Tribunale di Foggia n. 346 del 16 aprile 2014 passata in giudicato, da ciò derivando –secondo la prospettazione dell’opponente – la nullità, per mancanza di causa concreta, del contratto di mutuo. Aveva, pertanto, chiesto di dichiarare l'illegittimità e la nullità della procedura esecutiva e di tutti gli atti consequenziali, ivi compresi i decreti di trasferimento dei beni espropriati, con restituzione degli stessi.

Il Tribunale di Foggia, con la già citata sentenza n. 3288 pubblicata il 21 novembre 2016, aveva dichiarato la nullità del contratto di mutuo ipotecario, accertando l'invalidità sopravvenuta dei titoli esecutivi azionati da BANCAPULIA S.P.A., in qualità di creditore procedente, e da UNICREDIT S.P.A., BANCA POPOLARE DI MILANO, BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA, in qualità di creditori intervenuti, rigettando nel resto l'opposizione con riferimento alla posizione degli altri creditori titolati intervenutie ritenendo questi ultimi ancora nelle condizioni di dare impulso alla procedura esecutiva.

3. Proposto appello principale da parte di GIORGIO BEVERE ed appello incidentale da parte di BANCA APULIA SPA, la Corte d’appello di Bari ha disatteso entrambi i gravami, pur ritenendo di dover integrare e modificare la decisione di prime cure. Quanto al contratto di mutuo ipotecario, infatti, la Corte d’appello, pur ritenendo sussistente prova del collegamento tra la conclusione del Sez. S1 - R.G. 6206/2021 – CC 28/03/2025 - Pagina nr. 5 di 9 contratto di mutuo e la precedente esposizione debitoria del correntista, ha osservato che, se, da un lato,la sentenza n. 346/2014 -coperta da giudicato - aveva accertato la nullità parziale del contratto di apertura di credito, a fronte dell'applicazione di clausole contrattuali illegittime e nulle ovvero di oneri non pattuiti, giungendo alla determinazione di un saldo finale, a credito del correntista, di € 17.591,23, dall’altro lato, emergeva che, anche all’esito di tale decisione, l'esposizione debitoria dell’odierno sul conto corrente si era solo ridotta.

Sulla scorta di tale constatazione, quindi, la Corte territoriale ha concluso che il contratto di mutuo poteva ritenersi solo parzialmente nullo, in quanto concluso in un momento in cui comunque sussisteva effettivamente una esposizione debitoria del mutuatario, da tale asserzione derivando l’ulteriore conclusione per cui il contratto medesimo, concluso per atto notarile, conservava valenza di titolo esecutivo. Quanto ai riflessi sulla procedura esecutiva, la Corte d’appello di Bari, richiamando precedenti di questa Corte, ha concluso che la nullità del titolo esecutivo non valeva ad escludere la possibilità per gli altri creditori titolati - intervenuti nella pr ocedura esecutiva prima della pronuncia della sentenza n. 346/2014 - di continuare a dar corso alla procedura medesima.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari ricorre GIORGIO BEVERE. Resistono con separati con controricorsi SISTEMIA SPA – quale procuratrice della AMCO–ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA – IDROGOCCIA S.R.L. e COOPERATIVA AGRICOLA S. LAZZARO 92 a R.L. Sono rimasti intimati gli altri soggetti evocati. Sez. S1 - R.G. 6206/2021 – CC 28/03/2025 - Pagina nr. 6 di 9 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il ricorrente e la controricorrente SISTEMIA SPA hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1325, n. 2, 1418, secondo comma, 1419, primo comma, c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto solo parzialmente nullo il contratto di mutuo ipotecario, sebbene – argomenta il ricorrente –vi fosse prova del fatto che lo stesso era stato concluso al solo fine di ripianare l’esposizione debitoria sul conto corrente e che, conseguentemente, in assenza di tale esposizione non sarebbe mai stato concluso. 1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce: − in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 474. secondo comma, n. 3, c.p.c. − in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza in capo alla Banca originaria procedente di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., laddove il ricorrente, per effetto della parziale nullità del mutuo, doveva ritenersi non inadempiente rispetto all’obbligo di pagamento delle rate del mutuo, con conseguente assenza del diritto della Banca di procedere alla risoluzione del contratto e di agire esecutivamente per la restituzione della somma ancora dovuta.

Sez. S1 - R.G. 6206/2021 – CC 28/03/2025 - Pagina nr. 7 di 9 1.3. Con il terzo motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., deduce, testualmente,“violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Difetto originario del titolo del creditore procedente, illegittimità dell'azione esecutiva e di tutti gli atti conseguenziali.”. Si censura la decisione impugnata per aver ritenuto che l’assenza di un titolo effettivo in capo alla Banca procedente non impedisse la prosecuzione della procedura esecutiva, in virtù dell’intervento di altri creditori muniti di titolo esecutivo.

2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da SISTEMA SPAè fondata, dovendosi ritenere il ricorso tardivamente proposto. Questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui la regola di cui all'art. 3, Legge n. 742/1969, n. 742 - che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92, r.d. n. 12/1941, n. 12, tra cui le opposizioni all'esecuzione -è applicabile anche al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, con la conseguenza che la tardività del ricorso e la sua inammissibilitàdevono essere rilevate d’ufficio, senza che operi al riguardo la regola di cui all'art. 384, terzo comma, c.p.c., che si riferisce alla sola ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito e non quando si tratti di questione di diritto(Cass.

Sez. 3 - Sentenza n. 1127 del 14/01/2022 ; Cass. Sez.1 - Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014). Nel caso in esame, quindi, poiché la decisione impugnata –adottata in tema di opposizione all’esecuzione - è stata pubblicata in data 29 luglio 2020 e non è stata notificata, il termine c.d. “lungo” ex art. 327 c.p.c. per proporre ricorso è venuto a scadere in data 29 gennaio 2021, Sez. S1 - R.G. 6206/2021 – CC 28/03/2025 - Pagina nr. 8 di 9 mentre l’attività di notificazione del ricorso è stata intrapresa solo in data 17febbraio 2021, e quindi tardivamente.

Priva di pregio è la difesa sinteticamente svolta dal ricorrente in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., deducendosi in quella sede l’applicabilità della sospensione feriale per effetto della sussistenza di un cumulo tra controversia sottratta a tale sospensione e controversia ad essa invece assoggettata. Quanto concretamente dedotto dal ricorrente con riferimento al giudizio ora in esame, infatti, non evidenziain alcun modo un’ipotesi di cumulo di controversie ma si sostanzia, semmai, nel la deduzione di profili di collegamento negoziale sostanziale.

Tali profili, tuttavia, non valgono ad elidere il fatto che il presente giudizio concerne una ed una sola controversia, e cioè l’opposizione all’esecuzione proposta dall’odierno ricorrente – sia pure invocando il vincolo di un precedente giudicato - senza che sia ravvisabile alcun a pluralità di cause connesse.

3. Dalla declaratoria di i nammissibilità del ricorso discende la condanna delricorrente alla rifusione in favore d ei controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. Nel caso della controricorrente COOPERATIVA AGRICOLA S. LAZZARO 92 A RL deve altresì essere disposta la distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause Sez.

S1 - R.G. 6206/2021 – CC 28/03/2025 - Pagina nr. 9 di 9 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, dichiara inammissibileil ricorso. condanna il ricorrent e a rifondere a i controricorrent i le spese del giudizio di Cassazione, che liquida: • quanto a SISTEMA SPA , in € 6.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge; • quanto a IDROGOCCIA SRL IN LIQUIDAZIONE in € 5.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;

• quanto a COOPERATIVA AGRICOLA S . LAZZARO 92 A RL in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendo la distrazione in favore del procuratore dichiaratosiantistatario. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a tit