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Decreto — n. 9938/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9938/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9938/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20587/2024 R.G. proposto da : APPENDINO GABRIELE e CARMIGNANI GABRIELLA, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Crescenzio n. 58, DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Stefano Brustia (BRSSFN73M30F952V) , rappresentati e difesi dagli A vvocati Michele Franzosi (FRNMHL70S19F952V) e Mario Monteverde (MNTMRA59C02F952D). -ricorrenti- contro TATOOINE SPV S.R.L., qui rappresentata da AMCO - A sset Management Company s.p.a . , ed INTESA SAN PAOLO S.P.A., qui rappresentata da Intrum Italy s.p.a. , entrambe elettivamente domiciliate in M ilano, alla via Corridoni n. 1 , DOM.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9938/2025 — snciv · Corte di Cassazione: DIG., presso lo studio dell’Avvocato Leonardo Bottazzi (BTTLRD63M12B157Q) che le rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO , n. 1735/2024,depositata il 12/06/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ ex art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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spese di procedura risarcimento per errore giudiziario spese d'esecuzione condanna al pagamento pecuniario accollo delle spese spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione giusta l’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20587/2024 R.G. proposto da : APPENDINO GABRIELE e CARMIGNANI GABRIELLA, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Crescenzio n. 58, DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Stefano Brustia (BRSSFN73M30F952V) , rappresentati e difesi dagli A vvocati Michele Franzosi (FRNMHL70S19F952V) e Mario Monteverde (MNTMRA59C02F952D). -ricorrenti- contro TATOOINE SPV S.R.L., qui rappresentata da AMCO - A sset Management Company s.p.a . , ed INTESA SAN PAOLO S.P.A., qui rappresentata da Intrum Italy s.p.a. , entrambe elettivamente domiciliate in M ilano, alla via Corridoni n. 1 , DOM.

DIG., presso lo studio dell’Avvocato Leonardo Bottazzi (BTTLRD63M12B157Q) che le rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO , n. 1735/2024,depositata il 12/06/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ ex art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione giusta l’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 14/04/2025. Il