Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Brescia Court of Appeal judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The parties involved were the Galdini family, acting as guarantors for G Construction S.R.L., and Hoist Italia S.R.L., representing Banca Finanziaria Internazionale. The court ruled that the silence following the proposal for judgment termination constituted a formal waiver of the right to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request the decision of a cassation appeal within forty days of the proposal for termination constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21767/2024 R.G. proposto da : GALDINI FABRIZIO, GALDINI GIULIANO, GALDINI PIERANGELO, e GALDINI FRANCESCO, sia in proprio che quali eredi della defunta Agnese Bertocchi, tutti quali garanti della ditta G CONSTRUCTION S.R.L. (già Galdini Costruzioni s.r.l.) , elettivamente domiciliati in Parma, alla via Ospizi Civili n. 2/B, presso lo studio dell’Avvocato Luca Berni (BRNLCU61A13G337B) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro HOIST ITALIA S.R.L., quale mandataria con rappresentanza di BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE s.p.a. a socio unico (in cui si è fusa per incorporazione la società Securitisation Services s.p.a.), quest'ultima, a sua volta, mandataria con rappresentanza di MARTE SPV s.r.l., elettivamente domiciliat a in M ilano, alla via Gabrio Serbelloni n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Giovanni Simone (SMNGNN69L23D761Q) che l a rappresenta e difende . -controricorrente- e MARTE SPV S.R.L. -intimata- avverso la sentenza, n. 226/2024, d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAdepositata il 28/02/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,il 14/0