Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 9917/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 9917/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The Association of the Val di Ratti Teleferic Concession withdrew its appeal against the Milan Court of Appeal's judgment, while the defendant, Aldo Dal Lago, had no further representation. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of proceedings without further substantive review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the cassation proceedings, requiring the court to declare the case extinct without examining the merits of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal Civil Procedure Code formal withdrawal spese di difesa condono delle spese procedurali anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19376/2022 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE CONSORZIO TELEFERICA VALLE DEI RATTI, elettivamente domiciliato in SONDRIO VIA MAZZINI, 69, presso lo studio dell’avvocato MAURO MANUELA (MRAMNL72D53I829L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DAL LAGO ALDO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.220/2022 depositata il 19/01/2022. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, stante la mancanza di difese della parte intimata P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 15/04/2025