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Decreto — n. 9823/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to failure to request accelerated decision within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 9823/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the accelerated procedure within the required forty-day period. The appellant, a local health authority, filed an appeal against a pharmacy's actions but neglected to formally invoke the accelerated timeline provision. Consequently, the court applied the statutory rule that silence after the deadline constitutes a waiver, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on an accelerated appeal within the statutory period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
accelerated procedure waiver by silence extinction of proceedings statutory time limits litigation costs civil procedure code failure to act procedura accelerata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
Controricorrente Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art.
art. 380-bis cod. proc. civ
Controricorrente Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
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Testo completo

o il seguente DE C R E T O Il consigliere delegato sul ricorso iscritto al n° 8468del ruolo generale dell'anno 2023, proposto da Azienda sanitaria locale Salerno(C.F. e P.I. 04701800650) in persona delDirettore Generale e legale rapp.te p.t. ing Gennaro Sosto, dom.to per la carica in Salernoalla via Nizza n.146, rappre- sentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. Emma Tortora (C.F. n. TRTMME59M46H703N) e dall’avv. Gennaro Galietta (C.F. n.GLTGNR66M15A509O), con i quali eletti- vamente domicilia presso l’indirizzo PEC:avv.tortora @ pec.aslsa- lerno.it, avv.gennaro.galietta@ pec.it.

Ai fini delle relative comu- nicazioni, gli avv.ti Tortora e Galietta indicano che le stesse po- tranno essere effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avv.tortora @ p ec.aslsalerno.it, avv.gennaro.galietta @pec.it. Ricorrente contro Ventricelli dr.ssa Teresa, titolare dell’omonima farmacia, p.iva 03729720650, con sede in Laviano (SA), alla via Aldo Moro III, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente Oggetto:atto, dall’Avv. Raffaele Carrano (c.f. CRRRFL59S11H703H) del Foro di Salerno, con studio in Battipaglia (SA) alla via Rosa Iemma, 2; con indicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, co. 1, e 366, co. 2, c.p.c., dell'indirizzo di posta elettronica comunicato al proprio Ordine e del proprio numero di fax: raffaele.carrano@ pecstudio.it, 0828.346628, cui dichiara di voler ricevere le comu- nicazioni e notificazioni.

Controricorrente Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 8 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022;

P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto previd