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Decreto — n. 9821/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to failure to request accelerated decision within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 9821/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request an accelerated decision within the required forty-day period. The appellant, a local health authority, had submitted a proposal for acceleration but did not formally request the court's ruling on the appeal within the statutory timeframe. Consequently, the court applied the procedural rule that such inaction constitutes a waiver, leading to the dismissal of the appeal and the award of costs to the respondent pharmacist.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on an accelerated appeal within the prescribed period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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accelerated appeal waiver of request extinction of proceedings statutory time limits procedural waiver principio di celerità rinvio del dibattimento opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art.
art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
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Testo completo

o il seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 10886del ruolo generale dell'anno 2023, proposto da Azienda sanitaria locale Salerno(C.F. e P.I. 04701800650) in persona delDirettore Generale e legale rapp.te p.t. ing Gennaro Sosto, dom.to per la carica in Salernoalla via Nizza n.146, rappre- sentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. Emma Tortora (C.F. n. TRTMME59M46H703N) e dall’avv. Gennaro Galietta (C.F. n.GLTGNR66M15A509O), con i quali eletti- vamente domicilia presso l’indirizzo PEC:avv.tortora @ pec.aslsa- lerno.it, avv.gennaro.galietta@ pec.it.

Ai fini delle relative comu- nicazioni, gli avv.ti Tortora e Galietta indicano che le stesse po- tranno essere effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avv.tortora @ pec.aslsalerno.it, avv.gennaro.galietta @pec.it. Ricorrente contro Battaglia dott.ssa Patrizia, nella qualità di titolare dell’omonima Farmacia, con sede in Capaccio (SA), alla Piazza Dei Martiri n. 14, c.f. BTT PRZ 61D52 H703P e p.iva 38990030658, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.Raffaele Carrano (c.f.

CRRRFL59S11H703H) del Foro di Salerno, con studio in Battipaglia (SA) alla via Rosa Iemma, 2; con indica- zione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, co. 1, e 366, co. 2, c.p.c., dell'indirizzo di posta elettronica comunicato al proprio Ordine e del proprio numero di fax: raffaele.carrano@pecstudio.it, 0828.346628, cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e no- tificazioni. Controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n° 340 depo- sitata il 9 marzo 2023. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 15,6 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022;

P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto prev