Civil appeal dismissed as withdrawn due to failure to request accelerated decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision on the appeal within the statutory 40-day period following the accelerated decision proposal. The appellant, a local health authority, had submitted an accelerated decision proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, but remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to contest the lower court's judgment, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: If the appellant fails to request a decision on the appeal within forty days of the communication of the accelerated decision proposal, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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Generato dall'IATesto completo
o il seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n. 22139/2024 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO, elettivamente domiciliata in ROMA V.FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GAGLIARDI (GGLSFN64C10F839N) rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO NARDONE (NRD- NTN65E28F839A) -ricorrente- contro CENTRO MEDICO CAMPANO S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA LARGO ARRIGO VII, 4, presso lo studio dell’avvocato ANTO- NIO BORRACCINO (BRRNTN73M28H501O) rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI TERRERI (TRRGNN68T02F839M), VIN- CENZO CAPPELLO (CPPVCN65M18G596H) -controricorrente- avverso la sentenza n. 6762/2024 emessa da TRIBUNALE NAPOLIil 4.7.2024 Rilevato che: ilConsigliere delegato ha depositato una proposta di decisione ac- celerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 3,7 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022;
P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto previdenziale ed all’iva