Cassation court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were Fisiomedica Loretana and Stradivari Spe against ASREM and the liquidation manager of ASL N. 3. The court ruled that the delay constituted a formal renunciation of the right to continue the litigation under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: An appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the accelerated decision proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o il seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n. 23991/2024 R.G. proposto da: FISIOMEDICA LORETANA SRL e STRADIVARI SPE S.R.L., elettiva- mente domiciliati in ROMA VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DESIDERI (DSDGNN58S23H501D) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLA RANIERI (RNRPLA70H49I463H) -ricorrenti- contro ASREM, elettivamente domiciliata in Venafro Strada Provinciale per Conca Casale, 21/E, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO IANNACONE (NNCDRN74H24L725Y) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA ASL N. 3 CENTRO MOLISE, RE- GIONE MOLISE -intimati- avverso la SENTENZA n. 190/2024 emessa da CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO il 26.7.2024.
Rilevato che: il Consigliere delegato ha depositato una proposta di decisione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 1,085 milioni) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022;
P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto previdenziale ed al