Italian Court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request accelerated decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request the accelerated decision within the statutory 40-day period. The appellant, a corporate officer, had submitted a proposal for an accelerated ruling under Article 380-bis of the Civil Procedure Code but did not formally request the decision within the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis to deem the appeal as renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request the accelerated decision within forty days results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o il seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n. 10995/2024 R.G. proposto da: DE PASCALI PANTALEO, elettivamente domiciliato in LECCE VIA S. FRANCESCO D'ASSISI 33 DOM DI, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO STICCHI DAMIANI (STCRST41E16D862W) che lo rappre- senta e difende -ricorrente- contro ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI COMMERCIALI TU- RISTICI PUBBLICITA' ANTONIETTA DE PACE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1/2024 emessa da CORTE D'APPELLO LECCE il 15.12.2023 Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 524 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022;
P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto previdenziale ed all’iva,