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Ordinanza — n. 9810/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment extinguished without ruling on costs or double contribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9810/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation extinguished after the appellant withdrew their cassation appeal via a special protocol. The appellant, representing the Organismo Composizione Crisi, had previously challenged a bankruptcy liquidation fee ruling but later signed an agreement with the Milan court to terminate the proceedings. Consequently, the court ruled that no decision on costs or the double contribution rule applies because the procedural basis for the appeal no longer exists.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: When a party withdraws a cassation appeal, the judgment is extinguished without ruling on costs or applying the double contribution rule.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of judgment double contribution rule cassation procedure bankruptcy liquidation cassa di compensazione professionale compenso per prestazioni compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
– sussistono i presupposti ex art. 390 e s.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R.
Art. 1 comma 17 l. 228/2012
raddoppio del CU(Cass. 15996/2018, 3542/2017, 13636/2015).

Giurisprudenza citata

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Cass. 15996/2018
raddoppio del CU(Cass. 15996/2018, 3542/2017, 13636/2015).
Cass. 3542/2017
Cass. 13636/2015
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Testo completo

CIA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11543/2024 R.G. proposto da : ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ORDINE AVVOCATI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato SANZO SALVATORE (SNZSVT57M13B180V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIQUIDAZIONE PATRIMONIO PNEUSMART SRL -intimato- avverso ilDECRETO di TRIBUNALE MILANO n. 99/2019 depositat o i l 12/03/2024; udita la requisitoria del Pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2025dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che 1. – con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Milano ha rigettato il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto dall’ Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Milano (OCC) contro il provvedimento con cui il giudice delegato alla Liquidazione del Patrimonio di Pneusmart s.r.l. avev a liquidato un compenso unitario, ex artt. 16, 17 e 18 del d.m. n. 202/2014, al Liquidatore della procedura che aveva svolto anche le funzioni di OCC, confermando la tesidell’unicità del compenso; 2.–l’OCC ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione in tre mezzi; la procedura di Liquidazione nonsi è costituita ; 3.–con atto del 2 .12. 2024 sottoscritto dal difensore munito di procura speciale,l’OCC ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio, per essere stato frattantosottoscritto apposito Protocollo tra il tribunale di Milanoe gli OCC del relativo circondario; 4.

– il PM ha depositat o conclusioni motivate scritte chiedendo il rigetto del ricorso ma in sede di requisitoria ha conclusoper l’estinzione del giudizio. Considerato che 5. – sussistono i presupposti ex art. 390 e s. c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudiziosenza pronuncia sulle spese; 7. –in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione il cd. raddoppio del CU(Cass. 15996/2018, 3542/2017, 13636/2015). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato.

Cos