Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9794/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses detention review request due to procedural error in notifying the new lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9794/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Salah Zine's request for a review of his detention order because the hearing notice was incorrectly sent to his former lawyer instead of his newly appointed counsel. Although the new lawyer had filed the review request, the procedural defect in notification rendered the hearing invalid under Article 13 of Law 286/1998. Consequently, the detention order was annulled, and the case was remanded to the Potenza Tribunal to schedule a new hearing with the correct legal representation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 24 Cost.; Art. 13, para. 9, Law 286/1998: A review request filed by a new defense lawyer is procedurally invalid if the hearing notice is communicated to the previous lawyer, as the new counsel's presence is strictly required for the contentious nature of the proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
detention review procedure notification defect new defense lawyer Art. 13 Law 286/1998 remand for new hearing procedural nullity foreigner detention proroga della misura terapeutica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 Cost.
Art. 13, para. 9, Law 286/1998
Loredana Rago, il decreto di fissazione dell’udienza era stato comunicato al precedente procuratore, e l’udienza si era dunque svolta in assenza del difensore (lacui necessità era desumibile dal comma 9 dell’art. 13 dlgs.
Art. 6, para. 3, D.Lgs. 142/2015
, presentata da Salah Zine, rilevando che: premesso che l’istante era destinatario del decreto di trattenimento ex art. 6, c.
Art. 737 et seq. C.P.C.
Directive 2013/33/EU
artt. 24 Cost
RITENUTO CHE L’unico motivo del ricorso denunzia violazione degli artt. 24 Cost., 13 dlgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 22932/17 della Corte di Cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 22346/2023proposto da: Salah Zine,elett.te domic. presso l’avv. Loredana Rago, dal la quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., -intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza del25.10.23; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Con ordinanza del 25.10.23 il Tribunale di Potenza respingeval’istanza di riesame, ex artt. 9 par. 5 direttiva 2013/33/UE, e 737 c . p . c . , presentata da Salah Zine, rilevando che: premesso che l’istante era destinatario del decreto di trattenimento ex art. 6, c. 3, dlgs. 142/15, presso il CPR,emesso dalla Questura di Potenza il 28.8.23, convalidato per gg. 30 dallo stesso Tribunale, poi prorogato per gg. 60 con provvedimento del 27.9.23;la Cassazione, con sentenza n. 22932/17, aveva affermato, con riferimento all’art. 15 della direttiva UE n. 115/2008, che tale norma, seppure non recepita nel nostro ordinamento, costituisse disposizione self executing, e che pertanto era consentita la domanda di riesame del trattenimento dello straniero presso il CPR, applicandosi, in mancanza di apposita disciplina al riguardo, le norme sul procedimento camerale di cui agli artt. 737 ss., c.p.c., al fine di ottenere un diverso esame dei presupposti dello stesso trattenimento alla luce delle circostanze di fatto nuove e non considerate nella sede di convalida o delle proroghe; nella specie, non emergevano ulteriori circostanze sopravvenute da ritenersi decisive in tal senso; erano applicabili le norme di cui all’art. 6, c. 7 e 8, dlgs n. 142/15, con i relativi termini del trattenimento, e non l’art. 14 dlgs. n. 286/98.

Salah Zine ricorre in cassazione avverso la suddetta ordinanza con unico motivo. L’Avvocatura G enerale dello Stato, per il Ministero dell’Interno, si costituisce al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Con ordinanza interlocutoria depositata il 16.09.2024, la Cassazione rinviava la causa a nuovo ruolo al fine di acquisire la comunicazione relativa alla fissazione dell’udienza del 24.10.2023. RITENUTO CHE L’unico motivo del ricorso denunzia violazione degli artt. 24 Cost., 13 dlgs. n. 286/98, in quanto, benché la richiesta di riesame di Salah Zine fosse stata avanzata dal nuovo difensore munito di mandato, avv.

Loredana Rago, il decreto di fissazione dell’udienza era stato comunicato al precedente procuratore, e l’udienza si era dunque svolta in assenza del difensore (lacui necessità era desumibile dal comma 9 dell’art. 13 dlgs. n. 286, dato l’indubbio carattere contenzioso del procedimento). Il motivo è fondato. Dagli atti si desume che: il ricorrente aveva nominato suo difensore l’avv. Loredana Rago, con verbale in data 29.9.2023, revocando ogni precedente nomina; lo stesso avv. Rago aveva poi presentato istanza di riesame del provvedimentodi proroga del trattenimento del suo assistito; la comunicazione relativa all’udienza del giudizio avente ad oggetto la predetta istanza di riesame, fissata per il 24.10.2023, era stata comunicata al solo precedente difensore, mentre avrebbe dovuto essere comunicata all’avv.

Rago. Pertanto, il provvedimento impugnatova cassato, e la causa va rinviata al Tribunaledi Potenza, perché si proceda alla fissazione di una nuova udienza, anche in ordine alle spese di questo giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato, rinviando la causa al Tribunale di Potenza, in diversa composizione, anchein ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso