Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9781/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expulsion decree appeal, ruling formal asylum submission via PEC valid without C3 form.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9781/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the appeal against an expulsion decree, overturning the lower court's dismissal. The lower court had rejected the asylum claim because the applicant failed to fill out the mandatory C3 form and questioned the translation of the decree. The Court held that sending an asylum request via PEC constitutes a formal submission, rendering the C3 form unnecessary, and that the decree must be translated into the applicant's known language, not just English.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.lgs. n. 25/2008; Art. 13 c. 7 d.lgs. n. 286/1998: A request for international protection submitted via PEC constitutes a formal application, obviating the requirement for the C3 model, and administrative acts must be translated into the applicant's known language to ensure effective access to justice.

Parole chiave

Generato dall'IA
asylum request formal submission PEC email legal effect C3 form mandatory requirement expulsion decree nullity translation language requirement domanda d'asilo di cittadino nigeriano allontanamento dall'asilo motivo d'espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.lgs. n. 25/2008
la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs.
Art. 13 c. 7 d.lgs. n. 286/1998
24102/2022; Cass.13833/2008).
Art. 13 e 14 comma quarto d.lgs. 286/1998
24102/2022; Cass.13833/2008).
Art. 142 D.P.R. 115/2002
Art. 18 comma 4 d.lgs. 150/2011
artt. 142 D.P.R. 115/2002
286/1998 in relazione agli artt. 142 D.P.R. 115/2002 e 18, comma 4, d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9597 del 10/04/2024
Cass. n. 21910 del 09/10/2020
Cass. n. 21910 del 09/10/2020).
Cass. n. 5437 del 27/02/2020
Cass. n. 24015 del 30/10/2020
Cass. n. 5837 del 22/02/2022
24015 del 30/10/2020; Cass. n. 5837 del 22/02/2022).
Cass. n. 30177 del 31/10/2023
Si tratta di una nullità che contrariamente a quanto ritiene il giudice di pace non è sanata dalla proposizione del ricorso, non essendo qui invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, della sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 30177 del 31/10/2023; Cass.
Cass. n. 22607 del 05/11/2015
30177 del 31/10/2023; Cass. n. 22607 del 05/11/2015).
Cass. 11796/2023
Cassation court allows defense fee claim in expulsion proceedings where admission to free legal aid is automatic by law.
Cass. 24102/2022
Cassation court allows lawyer's fee claim for non-EU expulsion case where automatic state-funded defense applies.
Cass.13833/2008
24102/2022; Cass.13833/2008).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4328/2024 R.G. proposto da : MORO MOHAMMED, rappresentato e difeso dall’avvocato MULLACE MARCO GIOVANNI (MLLMCG62L07Z110R) -ricorrente- Contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore PREFETTO DI MILANO, QUESTORE DI MILANO, -intimati- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE MILANO n. 12870/2023 depositata il 09/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO. RILEVATO CHE Il ricorrente, cittadino del Ghana, ha proposto ricorso avverso il decreto di espulsione del 10 febbraio 2023 rappresentando tra l'altro di avere presentato tramite PEC domanda di protezione internazionale.

Il giudice di pace ha respinto il ricorso considerando irrilevante l’invio della PEC dal momento che la domanda di asilo non è stata formalizzata con la compilazione del modello C3. Considera altresì irrilevante la circostanza che il decreto sia stato tradotto soltanto in lingua inglese poiché l'interessato ha proposto comunque ricorso, non potendosi peraltro tradurre il decreto in urdu che è un dialetto e non una lingua. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato affidandosi a quattro motivi. L’avvocatura dello Stato non tempestivamente costituita per le amministrazioni intimate a presentato domanda di partecipazione all'eventuale discussione orale.

RILEVATO CHE 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art.360, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 25/2008. Il ricorrente deduce di avere manifestato la volontà di voler presentare l’istanza per la protezione internazionale a mezzo PEC, trasmessa all’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano e pertanto deve ritenersi richiedente asilo; la sentenza che si impugna asserisce, errando, la necessità formale della compilazione di un modello C3, in mancanza del quale la domanda di protezione internazionale non può essere presa in considerazione per mancanza di forma. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., per mancato esame della eccezione di nullità del provvedimento di espulsione per mancanza della attestazione di conformità.

Il ricorrente deduce di avere eccepito di avere ricevuto esclusivamente una copia semplice del provvedimento, privo dell'attestazione di conformità e che nelle ragioni poste a fondamento della decisone non si rinviene alcun accenno a questo vizio formale,che comporta la nullità dell’atto stesso. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 286/1998, art. 13 c. 7, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.. Si censura la motivazione esposta dal Giudice di Pace, con riferimento alla mancata traduzione che peraltro contiene riferimento all’urdu (considerato un “dialetto”), motivazione censurata come inconferente poiché il ricorrente è nazionalità ghanese –nazione africana – mentre l’urdu, è la lingua ufficiale del Pakistan, e quindi non un dialetto e tantomeno idioma africano.

Rileva che dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge che il Giudice di merito abbia in alcun modo accertato e provato che il ricorrente conoscesse la lingua italiana. 4.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta l a v iolazione e falsa applicazione del d.lgs. n.286/1998, art. 13 nonché del d.p.r. n. 115 del 2002, artt. 78, 124 e 142, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. Il ricorrente deduce che ha errato il giudice nell’attribuire, contrariamente a quanto emerge chiaramente dalle disposizioni normative richiamate, al difensore un’autonoma volontà consistente nel formulare la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, volontà precedentemente espressa dallo straniero e richiamata nella delibera dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 5.-Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso In primo luogo deve osservarsi che ha errato il giudice di pace a ritenere irrilevante la PEC inviata dall'interessato alla questura con la quale manifestava la volontà di richiedere asilo, sul rilievo che la domanda non era stata formalizzata.

Sul punto questa Corte ha già affermato che sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura; infatti, quantunque l'istanza sia inoltrata a mezzo PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate (Cass. n. 9597 del 10/04/2024;

Cass. n. 21910 del 09/10/2020). Inoltre, secondo il giudice di pace, la domanda di asilo sarebbe stata presentata con PEC del 12 gennaio 2002, e cioè prima del decreto di espulsione (emesso il 10 febbraio 2023), mentre il ricorrente richiama una PEC del 1 marzo 2022; si tratta di un punto di particolare rilievo perché l'indagine che il giudice di pace è tenuto a compiere deve estendersi anche ad individuare con precisione il momento in cui la parte ha manifestato la volontà di richiedere asilo al fine di valutare la validità del decreto di espulsione (si veda Cass. n. 5437 del 27/02/2020).

Ancora, è sicuramente erroneo il rilievo che è sufficiente la traduzione in lingua inglese del decreto redatto in lingua italiana; è necessario invece la traduzione nella lingua conosciuta dall’interessato, a meno che non venga accertata in concreto, con onere della prova a carico della amministrazione, la conoscenza della lingua italiana o della lingua veicolare e che non fosse possibile la traduzione nella lingua conosciuta dall’interessato perché rara o per altre specifiche ragioni (Cass. n. 24015 del 30/10/2020; Cass. n. 5837 del 22/02/2022).

Si tratta di una nullità che contrariamente a quanto ritiene il giudice di pace non è sanata dalla proposizione del ricorso, non essendo qui invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, della sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 30177 del 31/10/2023; Cass. n. 22607 del 05/11/2015). Del tutto inconferente ed incomprensibile poi è il riferimento all'urdu che non è un dialetto ma una lingua, anche ampiamente diffusa, ma che in ogni caso non è lingua ufficiale del Ghana, paese di origine del ricorrente, bensì del Pakistan.

Inoltre, deve rilevarsi che sussiste il dovere del giudice di pace di rispondere su tutte le eccezioni delle parti e quindi anche su quelle relative alla attestazione di conformità della copia notificata, salvo che si tratti di notificata effettuata con un doppio originale. Infine, erronea è anche la posizione assunta dal giudice di pace sul patrocinio a spese dello Stato, posto che nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione lo straniero è ammesso di diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 13 e 14, comma quarto del d.lgs. 286/1998 in relazione agli artt. 142 D.P.R. 115/2002 e 18, comma 4, d.lgs. 150/2011.

Va dunque esclusa la necessità di una specifica istanza di ammissione (Cass. 11796/2023; Cass. 24102/2022; Cass.13833/2008). Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al giudice di pace di Milano in persona di magistrato diverso per un nuovo esame per la liquidazione delle spese P.Q.M accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa il decreto impugnato e rinvia al giudice di pace di Milano in persona di magistrato diverso per