Italian Court of Cassation refers case to new hearing regarding EU investment firm liquidation authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by referring the case to a new public hearing. The dispute concerns the standing of an Italian liquidator to challenge gratuitous acts by a French-headquartered EU investment firm's Italian branch. The court found no direct EU regulations governing the coordination between Italian and French liquidation procedures, yet deemed the legal issue of sufficient relevance to warrant a new session for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64, 203 legge fall.; Art. 375, comma 1, c.p.c.: When no specific EU regulations coordinate liquidation powers between Member States, domestic courts must assess the relevance of the legal question and may refer the case to a new hearing if the issue requires further deliberation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4976/2023 R.G. proposto da -ricorrenti - contro -controricorrente - -controricorrente - avverso la sentenza n. 5470 /20 22 de l la Corte d’Appello di Roma, depositatail 7 . 9 . 20 22 ; letti gli attidepositati dalle parti; lette le motivate conclusioni delProcuratore Generale; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.4.2025dal Consigliere Andrea Zuliani; rilevato che oggetto della controversia è un’azione di inefficacia di «atti a titolo gratuito» promossa, ai sensi degli artt.64 e 203 legge fall., dal commissario liquidatore della succursale italiana di una «impresa di investimento dell’Unione Europea» con sede principalein Francia; rilevato che è in discussione, in particolare, la titolarità dell’azione promossa in capo al commissario liquidatore della succursale italiana, in mancanza di disposizioni normative volte a disciplinare in modo diretto, e con specifico riguardo alle imprese di investimento, il coordinamento dei poteri tra la procedura di liquidazione coatta amministrativa della succursale aperta in Italia e l’analoga procedura liquidatoria aperta nel diverso Stato dell’Unione europea in cui l’impresa ha la sua sede principale; ritenutoche la questione di diritto – in ordine alla quale non siriscontrano precedenti di questa Corte – è di particolare rilevanzanomofilattica (art. 375, comma 1, c.p.c.) ;
P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché sia fissata l’udienzapubblica. Così deciso i