Cassation court dismisses consumer plan appeal, ruling it inadmissible as it attacks fact-finding not legal interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants' arguments focused on challenging the court's factual findings regarding the debtor's intent rather than interpreting legal norms. The lower court determined that the debtor's affirmative response to a specific bank question constituted fraudulent intent, a conclusion the appellants contested as merely negligent. Since the criticism did not address the correct application of law but rather the assessment of psychological intent, the Supreme Court rejected the extraordinary appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 7, Cost.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: An appeal against a decision declaring a consumer plan inadmissible is admissible only if it challenges the legal interpretation or application of norms; mere disagreement with the factual assessment of the debtor's intent constitutes an attack on fact-finding and renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4576/2023 R.G. proposto da Michele URGO e Aneta Anna ODBIERZYCHLEB , elettivamente domiciliatipresso l’indicato indirizzo PEC de ll ’ avv. Matteo Notaro,che li rappresenta e difende -ricorrente - contro IBL Banca S.p.A., -controricorrente - avverso il decreto de l Tribunale di Bergamo nel procedimento iscritto al n.5/2022 r.g. , depositat o i l 14 . 12 .202 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.2.2025dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSAMichele Urgoe Aneta Anna Odbierzychleb, membri della stessa famiglia e sovraindebitati, proposero ai loro creditori un «piano del consumatore», che venne omologato dal Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nonostante la dichiarata opposizione di IBL Banca S.p.A. e di un altro creditore.
IBL Banca S.p.A. propose reclamocontro l’omologazione, che venne accolto dal Tribunale in composizione collegiale, sulla base della ritenuta inammissibilità della proposta per la riscontrata sussistenza di atti in frode aicreditori. Contro il decreto del TribunaleMichele Urgo e Aneta Anna Odbierzychlebhanno proposto ricorso per cassazione articolato in duemotivi. IBL Banca S.p.A. si è difesa con controricorso , illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Deve essere innanzitutto affermata – disattendendo la relativa eccezione della controricorrente –la possibilità proporre ricorsostraordinario per cassazione (art. 111, comma 7, Cost.) contro il decreto che, accogliendo il reclamo di un creditore, dichiara inammissibile la domanda di omologazione del piano del consumatore. 1.1. È stato infatti da tempo superataun ’ iniziale tesi che negava l’accesso al ricorso straordinario per tutti i decreti adottati in materia di sovraindebitamento e, in particolare, di omologazione del piano del consumatore.
Sulla scorta di una «più moderna visione del concetto di “decisorietà”» è stato quindi precisa to che « [solo] se il provvedimento si arresta alla fase dell’inammissibilità della proposta non si ha decisione …su diritti contrapposti, e dunque non si è in presenza di un provvedimento avente il connotato di decisorietà necessario ai fini del ricorso straordinario di cui all’art. 111 cost.; invece, se il provvedimento riguarda il reclamo sul diniego di omologazione, ovvero sull’avvenuta omologazione, allora la situazione muta radicalmente, perché quel provvedimento integra una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio, e diviene come tale suscettibile di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato cd. allo stato degli atti» (Cass. n. 30529/2024, alla quale si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per la compiuta ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale e delle ragioniche la sorreggono ).
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia « Violazione dell’art. 12-bis, comma 3-bis, legge n. 3 del 2012, in quanto il Tribunale di Bergamo ha erroneamente ritenuto ammissibile il reclamo proposto da IBL Banca S.p.A., nonostante quest’ultima abbia aggravato l’indebitamento del sig. Michele Urgo e violato i principi di cui all’art. 124-bisd.lgs. n. 385 del 1993 in tema di verifica del merito creditizio». Iricorrenti invocano la disposizione di legge che limita la facoltà di proporre opposizione o reclamo all’omologazione del piano del consumatore da parte del creditore che, con il suo comportamento negligente o imprudente, abbia contribuito a cagionareo aggravare lo stato di sovraindebitamento (art. 12 - bis, comma 3-bis, legge n. 3 del 2012).
A tal fine evidenziano che IBL Banca S.p.A., nel rispetto del dovere di «verifica del merito creditizio» che grava sui soggetti che erogano professionalmente il credito (art. 124-bisd.lgs. n. 385 del 1993, espressamente richiamato dal citato art. 12-bis, comma 3-bis), avrebbe dovuto, e facilmente potuto, informarsi sui debiti già contratti in particolare da Michele Urgo e,quindi, astenersi dallo stipulare il contratto di finanziamento da cui origina il suo diritto di credito. 2.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie e non censura la ratio decidendidel decreto impugnato.
Il limite normativo alla facoltà di opposizione e di reclamo invocatodai ricorrenti soffre una rilevante eccezione nel caso in cui il creditore faccia valere «cause di inammissibilità» che «derivino da comportamenti dolosi del debitore». Il Tribunale ha appunto accertato a carico di Michele Urgo un comportamento doloso laddove ha affermato che egli «non poteva non essere consapevole della propria situazione finanziaria e ha tuttavia dichiarato il falso, ove ha risposto negativamente alla esplicita domanda se avesse finanziamenti in corso».
Non sussiste, pertanto, né un’errata interpretazione della disposizione di legge (del resto chiara nel suo contenuto), né una falsa applicazione della norma al fatto, così come accertato dal giudice del merito.
3. Con i l secondo motivo , i ricorrent i censura no «violazione del combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 2, lett. d-ter, e 12 - bis , comma 1 , in relazione all’art. 12 - bis , comma 3-bis, legge n. 3 del 2012, in quanto il Tribunale di Bergamo ha erroneamente ritenuto che la compilazione, da parte del sig. Michele Urgo, di un questionario a crocetta predisposto da IBL Banca S.p.A. costituisse, in sé e per sé, azione fraudolenta ai danni del creditore». I ricorrenti negano la sussistenza del dolo accertato dal Tribunale di Bergamo, sostenendo che la compilazione di un modulo con questionario all’atto della richiesta di finanziamento non possa bastare per desumere l’intenzione di mentire alla banca sull’esistenza di altri debiti pendenti.3.1.
Il motivo è inammissibile. Infatti, nonostante lo sforzo di inquadrare la censura nei termini di una violazione di norme di diritto, si tratta in realtà di una critica all’accertamento del fatto e, in particolare, del fatto psicologico dell’intenzione del debitore di mentire alla banca sulla pregressa assunzione di debiti non ancora estinti . Il Tribunale ha ritenuto che la spunta sulla dichiarazione di non avere in corso «ulteriori finanziamentirispetto a quelli risultanti dalla busta paga» implichi e dimostri la volontà di mentire sui debiti che invece esistevano e nella busta paga non erano indicati.
I ricorrenti non condividono tale valutazione, prospettando un fraintendimentosul significato dalla domanda e, quindi, della risposta; fraintendimento, secondo loro, tutt’al più colposo, ma,in quanto tale, diverso dal dolo richiesto dalla normaper rendere inammissibile la domanda di omologazione del piano e ammissibile, invece, il reclamo dell’attuale controricorrente. Ma in questi termini è del tutto evidente che il dissenso verte solo sull’accertamento del fatto e non sull’interpretazione delle norme di diritto applicabili.
4. Dichiarato inammissibileil ricorso, le spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorsoe condanna i ricorrenti al pagamento delle spese legali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i in solido , dell ’ ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari