Cassation court allows creditor's appeal against debt liquidation opening, rejecting tardiness due to incomplete notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the creditors' appeal against the Bari Tribunal's decision to open debt liquidation proceedings. The Tribunal had declared the appeal inadmissible as late, but the Court found the notification incomplete because it lacked the full text of the decree. Consequently, the short ten-day deadline did not apply, and the appeal was deemed timely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14-quinquies, comma 1, legge n. 3 del 2012; Art. 327 c.p.c.: The short ten-day deadline for filing an appeal against a debt liquidation opening decree applies only upon integral notification or communication; if the full text was not provided, the six-month long deadline remains applicable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27954/2021 R.G. proposto da Maria Pia BRAGETTI e Luca Vito Bruno PERNIOLA , elettivamente domiciliatipresso l’indicato indirizzo PEC dell’avv. Giuseppe Fiorentino, che lirappresenta e difende -ricorrenti - contro -controricorrenti - e nei confronti di Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari -Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti edegli esperti contabili di Bari -intimato - avverso il decreto delTribunale di Bari, depositatoil 14 . 10 . 20 2 1 nel procedimento iscritto al n. 4317/2021r.g.; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.2.2025dal Consigliere Andrea Zuliani.
FATTI DI CAUSA Iricorrenti proposero reclamo al collegio contro il decreto con cui il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio – ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 3 del 2012 – degli attuali controricorrenti, nei confronti dei quali gli stessi ricorrenti ed altri creditori avevano in precedenzaavviato azioni esecutive individuali. Il Tribunale di Bari dichiarò inammissibile il reclamo, perché tardivo. Contro il decreto del Tribunale Maria Pia B ragetti e Luca Vito Bruno Perniola hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi.
Pietro Maria Girardi, Domenica Leo, Erasmo Girardi e Filippo Girardisi sono difes i con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si censura « Nullità del decreto collegiale 14.10.2021 per violazione dell’art. 14- quinquies, comma 1 , della legge n. 3 del 2012, dell’art. 10 , comma 6, della legge n. 3 del 2012, dell’art.158 c . p . c . , in relazione all’art. 360,comma 1 , n. 4 , c . p . c .
».Con questo primo motivo i ricorrenti rilevano che del collegio che ha deciso sul reclamo ha fattoparte anche il giudice che aveva pronunciato il provvedimento reclamato, in violazione della esplicita previsione contenuta nell’art. 10, comma 6, della legge n. 3 del 2012 (« Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento»), richiamato, per quanto riguarda la liquidazione del patrimonio, dal successivo art. 14 - quinquies , comma 1.
2. Il secondo motivo è rubricato « Nullità dell’intero procedimento di reclamo per violazione a discapito dei reclamanti del diritto di difesa ex art. 24 , comma 2 , della Costituzione e per violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo exart. 111, commi 1 e 2 , della Costituzione in relazione all’art. 360,comma 1 , n n . 3, 4 , c . p . c .» . I ricorrenti si dolgono che il Tribunale non abbia concesso loro un termine per replica re all ’eccezione preliminare di inammissibilità sollevatadai reclamati con le note di trattazione scritta sostitutive della comparizione delle parti in udienza. 3.Il terzo motivo di ricorso censura « Nullità del decreto collegiale 14.10.2021 per violazione e falsa applicazione dell’art. 14-quinquies,comma 1 e comma 2, lett. c, della legge n. 3 del 2012, dell’art. 10,comma 6, legge cit., dell’art. 14 - ter , comma 2 legge cit., dell’art. 9,comma 2, legge cit., violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 3 . legge fall . , in relazione all’art. 360, comma1, n n . 3, 4 , c . p . c .
». Con questo motivo oggetto di censura è direttamente la decisione di inammissibilità del ricorso, che il Tribunale ha adottato negando ai creditori la qualità di parti del procedimento di apertura della liquidazione del patrimonioe, di conseguenza, non applicando l’art. 739, comma 2, c.p.c.per quanto riguarda l’individuazione del dies a quo del termine di dieci giorni per il reclamo; dies a quoche il Tribunale ha invece fissato nel giorno di pubblicazione del decreto sui siti internetdi Tribunale e Corte d’Appello, in analogiaa quanto previsto nell’art. 26, comma 3, legge fall.
4. Il terzo motivo deve essere esaminato con priorità, in quanto è fondato e il suo accoglimento assorbe le questioni poste con gli altri due motivi. 4.1. Si deve innanzitutto premettere che il creditore può proporre il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art.111, comma 7, Cost. contro il decreto che rigetta il reclamo avverso l’apertura della liquidazione del patrimonio, sussistendo un interesse giuridicamente tutelato a vederericonosciuto, per effetto del provvedimento giudiziale di revoca del decreto reclamato, il diritto a procedere individualmente in via esecutiva nei confronti del proprio debitore (Cass. n. 22616/2023) .
I provvedimenti emessi ai sensi dellalegge n. 3 del 2012, quando hanno l’effetto diregolare in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento,ed incidono quindi su i diritti soggettivi dei singoli creditori, hanno i caratteri della decisorietà che li rendono impugnabili in sede di legittimità (Cass. nn. 34158/2024; 35976/2022;30948/2020). 4.2. L’interesse del creditore a proporre il ricorso per cassazione(come sopra ribadito) e quello a proporre il reclamo (che nemmeno il Tribunale di Bari ha messo in dubbio) sono il riflesso dell’interesse ad opporsi alla domanda di apertura della liquidazione del patrimonio, con cui il debitore mira adefinire il sovraindebitamento in maniera alternativa rispetto all’esercizio delle azioni esecutive individuali.
Tale considerazione è di per sé sufficiente per negare fondamento alla tesi , utilizzata come premessa nella motivazione del decreto impugnato, secondo cui il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio non sarebbe un provvedimento dato «in confronto di più parti»ai sensi dell’art. 739, comma 2, c.p.c. È stato quindi già affermato che il rinvio agli artt. 737 e ss. c.p.c. operato dall’art. 10, comma 6, della legge n. 3 del 2012 (a sua volta richiamato, per quanto riguarda la liquidazione del patrimonio, dal successivo art. 14-quinquies, comma 1) comporta che il dies a quodel termine breve di dieci giorni per proporre il reclamo decorre dalla notificazione del decreto ovvero dalla comunicazione della cancelleria, purché questa avvenga mediante trasmissione di copia integrale del provvedimento e non soltanto del dispositivo .
In mancanza di notificazione o di comunicazioneintegrale, rimane applicabile il termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione del provvedimento (Cass. nn. 34158/2024 e 4326/2024, procedimenti relativi all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione e, quindi, all’identica questione posta dal rinvio agli artt. 737 e ss. c.p.c. contenuto anche nell’art. 12, comma 2, della legge n. 3 del 2012). Ha dunque errato il Tribunale di Bari dichiarando tardivo, e quindi inammissibile, il reclamo non notificato né comunicato in copia integrale agli attuali ricorrenti, solo perché propostopiù di dieci giorni dopo la pubblicazione del decreto sui siti internet del Tribunale e della Corte d’Appello.
5. Accolto il ricorso,nei termini sopra precisati, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Bari, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte:accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bari, in diversa c