Italian Court dismisses bankruptcy debt relief appeal due to lack of subjective cooperation and objective debt satisfaction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of Gaioni Franco's request for debt relief. The court found the appellant failed to cooperate with the bankruptcy trustee regarding a 48% stake in another company and noted that creditors had already received 4.76% of total claims. Consequently, the court ruled that the appellant lacked both the subjective intent to collaborate and the objective requirement of non-satisfaction of debts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142, comma 1 l.fall.; The benefit of debt relief is denied when the bankrupt person fails to cooperate with the procedure or when creditors have already received a non-irrisory portion of the debt.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24260/2021 R.G. proposto da: GaioniFranco, elettivamente domiciliato in Roma Largo Messico, 7, presso lo studio dell’avvocato Tozzi Alessandro (TZZLSN68D16H501I), rappresentato e difeso dall'avvocato Gagliardi Annamaria (GGLNMR55D60A952G), ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende, controricorrente- nonchécontro INPS, elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria 29, presso lo studio dell’avvocato Sgroi Antonino (SGRNNN60D29C351B), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Maritato Lelio (MRTLLE64B22D390K), De Rose Emanuele (DRSMNL70L12H501W), D'Aloisio Carla (DLSCRL71H57G482G), Coretti Antonietta (CRTNNT58D53L117B), -controricorrente- nonchécontro Saltuati Ewald, Centro Leasing Spa, Cassa Di Risparmio Di Bolzano Spa, Provincia Autonoma Di Bolzano, Interservice Isi Sas Spedizioni, Camera Di Commercio Industria, Artigianato E Agricoltura Bol, Autotrasporti Corti Srl, Steger Arnold, Salsotto Marcello, Zanol Bruno, Mittermair Heinrich Co Sas, Saltuari Roman, Gasser Srl, Oberarzbacher Hubert, Comune Di Bolzano, Telepass Spa, Peronetti Sergio, Michielli Sarah, Inail, Mayr Marco, Azienda Energetica Spa, Bragatto Renzo, Dietrich Uwe Transportbegleitungen, Tir Sped Srl, Vesco Flavio, Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Di Bolzano, Equitalia Nord Spa, Transport Logistica Srl, Procuratore Generale Presso La Corte Di Appello Trento, intimati- avverso decreto di Corte d'Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano n. 584/2021 depositata il 19/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 La Corte d'appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, rigettava il reclamo proposto da Gaioni Franco avverso il decreto del Tribunale di Bolzano che aveva respinto la domanda, proposta dal reclamante, socio accomandatario della soc. Gaioni C. Co. sas, di declaratoria di inesigibilità dei debiti ammessi al passivo fallimentare non soddisfatti in esito al riparto finale. 1.1 La Corte ha negato il beneficio dell’esdebitazione affermando che le percentuali di soddisfacimento, ammontanti 4,76% del totale dei crediti (due creditori soddisfatti su un totale di 31) fossero irrisorie.
Ha, inoltre, ritenuto non sussistente l’elemento soggettivo, non avendo il Gaione tenuto una condotta improntata alla massima collaborazione con la curatela con riferimento alla valutazione di una quota di partecipazione di soc. Gaioni C. Co. sas del 48% nella società Tempohaus sas. 2 Gaioni Franco ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria; Agenzia delle Entrate ed INPS hanno svolto difese mediante controricorso mentre gli altri soggetti evocati non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Va preliminarmente rilevato che il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate risulta notificato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sicché tale notifica è nulla (Cass., 22079/2014, 608/2015 e 12410/2020 ); tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora il ricorso per cassazione sia così notificato, il vizio della notifica è sanato, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, avendo l'atto raggiunto il suo scopo; peraltro, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorchéintervenuta oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia originaria della notifica dell'atto introduttivo (Cass. 7033/1997, n. 7033; 4977/2015); ne consegue che nel caso in esame il controricorso, pur notificato dalla difesa erariale in data 8/11/2021, deve ritenersi tempestivo. 2 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.142 l.fall. e dell’art. 12 disposizioni preliminari al codice civile: si sostiene che la Corte abbia errato nel fissare soglie minime, non previste dall’art. 142, comma 2, l.fall., al fine di individuare l’elemento oggettivo del parziale soddisfacimento dei creditori. 2.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 142 l.fall. e dell’art. 12 disposizioni preliminari al codice civile: il ricorrente critica l’impugnato provvedimento nella parte in cui ha censurato il comportamento non collaborativo del fallito pretendendo da quest’ultimo una doverosa attività di cooperazione consistente nel fornire al curatore corretti elementi per la valutazione della quota di partecipazione societaria non esigibile dal fallito il quale non era a conoscenza dell’acquisto da parte della società partecipata di immobili. 2.2 Il terzo motivo oppone l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla duplicazione nello stato passivo del credito della Cassa di Risparmio di Bolzano con la conseguente aumento della percentuale di soddisfacimento dei creditori concorsuali. 2.3 Il quarto motivo prospetta ancora l’omesso esame di fatto decisivo costituito dalla circostanza che i beni immobili furono acquistati dalla soc.
Tempohaus sas dopo la dichiarazione del Fallimento, con la conseguenza che il fallito non avrebbe avuto alcuna possibilità di sapere e conoscere di tali operazioni. 3 Esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzati dall'art. 111 Cost., consigliano di esaminare il secondo e il quarto motivo che investono la ratio decidendirelativa al diniego del beneficio dell’esdebitazione per mancata sussistenza del presupposto soggettivo. Essi si prestano ad una comune valutazione di inammissibilità. 3.1 L’art 142, comma 1 l.fall., dispone che «il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura». 3.2 Il Tribunale ha effettuato i seguenti accertamenti:
i) la società la Gaioni C. Co. sas era titolare di una quota di partecipazione nella società Tempohaus sas del 48% che era stata valutata dal perito del fallimento in €44.600; ii) sulla base di tale stima il Fallimento recedeva dalla società, ex art. 2285 c.c., chiedendo il pagamento di tale importo; iii) successivamente il curatore scopriva che non erano stati conteggiati beni immobili della società partecipata che determinavano un maggior valore della quota per € 105.000; iv) il Fallimento si vedeva costretto a promuovere un giudizio arbitrale conclusosi con un atto di transazione in virtù del quale Tempohaus sas versava alla fallita l’importo di € 75.000 oltre alla somma di € 44.640 già versata. 3.3 Il Tribunale ha tratto il convincimento di una condotta del fallito non collaborativa, rilevante ai fini dell’esclusione del beneficio, dal momento che il fallito non poteva non essere a conoscenza, avuto riguardo alla consistenza della partecipazione sociale, della non corrispondenza al vero della perizia e doveva segnalare tale circostanza agli organi fallimentari evitando un obiettivo ritardo nella conclusione della procedura. 3.4 Le censure sotto deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio costituiscono in realtà ostensione di un mero dissenso motivazionale finalizzato ad accreditare una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione degli elementi probatori rispetto a quella operata dal Tribunale. 3.5 L’inammissibilità dei motivi volti a censurare la ratio decidendi sulla non meritevolezza, da sola idonea a sorreggere la decisione , comporta l’inammissibilità, per difetto di interesse, del primo e del terzo motivo, che investono l’ulteriore ragione della esclusione del beneficio dell’esdebitazione per mancanza del requisito oggettivo, posto che la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre all’annullamento della pronuncia.
In conclusione il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio che liquida in favore di ciascun controricorrente in € 6.000, per compensi, oltre € 200 per esborsi in favore di INPS e spese prenotate a debito per Agenzia delle Entrate, nonché spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo