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Ordinanza — n. 9260/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows claim for unjust enrichment against bank where partial account statements suffice to prove final balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9260/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Court of Appeal's dismissal of a claim for unjust enrichment by a bank customer. While the customer had produced some account statements, the lower court incorrectly required complete records to meet the burden of proof. The Supreme Court ruled that partial evidence combined with other bank records can sufficiently establish the final balance, rejecting the outdated requirement for exhaustive documentation.

Regesto Legislator

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Art. 2033, 2697 cod. civ.; Art. 115, 116 cod. proc. civ.: The burden of proof on the claimant for unjust enrichment does not require the production of all account statements if other evidence sufficiently establishes the final balance.

Parole chiave

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unjust enrichment burden of proof account statements final balance banking contracts evidentiary means procedural law sequestro di conti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 2033 cod. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass, Sez. I, 7/12/2022, n. 35979
Cass., Sez. I, 19/07/2021, n. 20621
Cass., Sez. I, 2/05/2019, n. 11543
20621 ), che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass., Sez. I, 2/05/2019, n. 11543), a cominciare dalle contabili bancarie riferite alle singole operazioni o dalle altre risultanze comunque emergenti dalle scritture bancarie (Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 27/12/2022, n. 37800
11543), a cominciare dalle contabili bancarie riferite alle singole operazioni o dalle altre risultanze comunque emergenti dalle scritture bancarie (Cass., Sez. I, 27/12/2022, n. 37800), senza escludere gli argomenti di prova desunti pure dalla condotta processuale tenuta dalle parti (Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 4/04/2019, n. 9526
sentenza 1763/2024
9526), il tutto nel quadro di quella più generale ripartizione dell'onere probatorio di cui, con riferimento alle controversie de quibus, questa Corte ha inteso riassuntivamente fornire le linee riepilogative, da ultimo, nella sentenza 1763/2024.
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Testo completo

NO Consigliere ORDINANZA sul ricorso 229/2021proposto da: ARIAP SPArappresentata e difes a dall'avvocato Giuseppe Sileci -ricorrente - contro BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA rappresentat a e difes a dall'avvocato Ugo AntoninoSalanitro -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 874/2020 depositata il 27/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025dal Cons. Dott. Marco Marulli. FATTI DI CAUSA RG 229/21Ariap-Banca Agr. Pop. di Ragusa Est. Cons. Marulli 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza richiamata in epigrafe, pur riformando l'impugnata decisione di primo grado appellata dalla ARIAP s.p.a. per non aver dichiarato la nullità delle clausole in punto di interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto figuranti nei contratti stipulati con la Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c. a r.l., ha tuttavia respinto la correlativa domanda di ripetizione dell'indebito sull'assunto che, poiché è onere del correntista procedere alla ricostruzione dell'intero rapporto, nella specie «l'odierna appellante non ha adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico non avendo prodotto gli estratti conto integrali relativi ai rapporti intrattenuti con la banca per i quali ha chiesto la ripetizione di quanto indebitamente versato».

La soccombente chiede ora la cassazione dell'impugnata sentenza a mezzo di ricorso affidato a quattro motivi, seguiti da memoria e resistititi avversariamente da controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo di ricorso – mercé il quale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ. poiché la Corte di appello sarebbe caduta in errore laddove aveva escluso che, non essendo stati prodotti tutti gli estratti conto relativi ai rapporti interessati, l'onere probatorio gravante sul correntista era rimasto inevaso, e ciò benché gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente 328 fossero stati prodotti «in maniera pressoché legale» e,comunque, per taluni periodi erano stati depositati gli "scalari" ed «il precedente e più rigoroso orientamento a cui aveva aderito la Corte territoriale» fosse stato superato dalla giurisprudenza piùrecente – è fondato e merita pien a adesione, caducando perciò alla radice il pronunciamento qui RG 229/21Ariap-Banca Agr.

Pop. di Ragusa Est. Cons. Marulli impugnato e determinando l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso logicamente subordinati al motivo qui in disamina.

3. Corrisponde, in effetti, al vero l'asserto ricorrente in punto all'evoluzione della giurisprudenza in materia di questa Corte perché è affermazione corrente che, sebbene il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle rimesse effettuate nel corso del rapporto in forza di disposizioni negoziali affette da nullità sia tenuto ad assolvere l'onere probatorio su di sé gravante mediante la produzione, di regola, dei relativi estratti conti (Cass, Sez. I, 7/12/2022, n. 35979 ), all'individuazione del saldo finale, non essendo questa prova legale esclusiva, si possa addivenire anche con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete (Cass., Sez.

I, 19/07/2021, n. 20621 ), che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass., Sez. I, 2/05/2019, n. 11543), a cominciare dalle contabili bancarie riferite alle singole operazioni o dalle altre risultanze comunque emergenti dalle scritture bancarie (Cass., Sez. I, 27/12/2022, n. 37800), senza escludere gli argomenti di prova desunti pure dalla condotta processuale tenuta dalle parti (Cass., Sez. I, 4/04/2019, n. 9526), il tutto nel quadro di quella più generale ripartizione dell'onere probatorio di cui, con riferimento alle controversie de quibus, questa Corte ha inteso riassuntivamente fornire le linee riepilogative, da ultimo, nella sentenza 1763/2024.

4. La sentenza in disamina ignora i principi anzidetti e si risolve nel reiterare un insegnamento non più attuale, in ragione del che la sua cassazione in parte quaè del tutto doverosa. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso e vanno dichiarati assorbiti i restanti. RG 229/21Ariap-Banca Agr. Pop. di Ragusa Est. Cons. Marulli La causa, debitamente cassata la decisione impugnata, va rimessa al giudice a quoper la rinnovazione del giudizio. P.Q.M Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte di appello di Catania che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio Cosi deciso in Roma ne