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Ordinanza — n. 9208/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court corrects Cassation order to redirect litigation costs to State for state-funded lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9208/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted a request to correct a material error in a prior Cassation order regarding litigation costs. Maria Teresa Cavallo argued that because she was provisionally admitted to state-funded legal representation, the costs ordered against the losing party should instead be paid to the State. The court agreed that this omission was correctable under procedural law, ordering the amendment to specify that the funds go to the State rather than the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 133 d.P.R. n. 115/2002: A material error in a judgment ordering litigation costs can be corrected ex officio if the omission prevents the proper application of state funding rules for the losing party.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation state funded legal aid procedural amendment Cassation order rectification accollo delle spese anticipo delle spese correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
CONSIDERATO CHE: L’istanza è fondata e va accolta la richiesta di correzione dell’errore materiale perché, trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, l’omissione di cui sopra è correggibile, anche d’ufficio, a norma dell'art. 391 bis c.p.c. (Cass., Sez.
Art. 133 d.P.R. n. 115/2002
L’istante ha esposto di essere stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera 22 maggio 2015 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e ha dedotto che, pertanto, ai sensi dell’art. 133 d.P.R.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
L’istante ha esposto di essere stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera 22 maggio 2015 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e ha dedotto che, pertanto, ai sensi dell’art. 133 d.P.R.
art. 391 bis c.p
CONSIDERATO CHE: L’istanza è fondata e va accolta la richiesta di correzione dell’errore materiale perché, trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, l’omissione di cui sopra è correggibile, anche d’ufficio, a norma dell'art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Unite, 7 luglio 2010 n. 16037
(Cass., Sez. Unite, 7 luglio 2010 n. 16037; Cass.
Cass. 17 maggio 2017 n. 12437
16037; Cass. 17 maggio 2017 n. 12437 e Cass., sez.
Cass., sez. VI, 14 novembre 2019-19 febbraio 2020 n. 4216
12437 e Cass., sez. VI, 14 novembre 2019-19 febbraio 2020 n. 4216).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13164/2023 R.G. proposto da : PASSARO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RENATO FUCINI, N. 204, presso lo studio dell’avvocato FIERI LEONARDO CRISTOFORO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CAVALLO MARIA TERESA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 19, presso lo studio dell’avvocato VACCARO FRANCESCO che lo rappresenta e difende -controricorrente- Nel quale si è chiesta la correzione dell’errore materiale contenuto nell’Ordinanza n.22994/2024, pubblicata il 21 agosto 2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-ROMA.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: Maria Teresa Cavallo ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 22994/2024, pubblicata il 21/09/2024, con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Paolo Passaro e lo ha condannato alla «alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge,» in favore della controricorrente.

L’istante ha esposto di essere stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera 22 maggio 2015 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e ha dedotto che, pertanto, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 si rende necessario integrare il dispositivo dell’ordinanza 29 maggio-21 agosto 2024 prevedendo che il pagamento delle spese di giudizio (da parte del ricorrente soccombente) sia effettuato in favore dello Stato. Ha chiesto che a ciò si provveda mediante la procedura di correzione dell’errore materialeed ha depositato memoria.

Passaro è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE: L’istanza è fondata e va accolta la richiesta di correzione dell’errore materiale perché, trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, l’omissione di cui sopra è correggibile, anche d’ufficio, a norma dell'art. 391 bis c.p.c. (Cass., Sez. Unite, 7 luglio 2010 n. 16037; Cass. 17 maggio 2017 n. 12437 e Cass., sez. VI, 14 novembre 2019-19 febbraio 2020 n. 4216). Va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale, con l'aggiunta in dispositivo, dopo la frase « in favore della controricorrente», della frase « e dispone che il pagamento delle spese di giudizio sia effettuato in favore dello Stato» senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento.

P.Q.M -Accoglie l’istanza e dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza n. 22994/2024, pubblicata il 21/08/2024, nel senso che laddove, nel dispositivo, si legge «Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore della controricorrente» si deve invece leggere ed intendere «Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore della controricorrente e dispone che il pagamento delle spese di giudizio sia effettuato in favore dello Stato».

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Così dec