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Ordinanza — n. 9194/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on Argentine bond restitution, rejecting procedural and evidentiary arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9194/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal and declared the incidental appeal inadmissible regarding a dispute over Argentine bond restitution. The lower court confirmed the bank's obligation to return funds based on the nullity of the bond acquisitions and the resulting unjust enrichment, rejecting claims of transaction or evidence issues. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the appellate court correctly applied restitution principles and that the appellants failed to demonstrate procedural violations or new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The Court of Cassation rejects appeals alleging procedural violations or false application of law when the lower court has correctly assessed the nullity of the underlying contract and applied restitution rules, as the appellate judgment does not invite a re-evaluation of evidence or facts.

Parole chiave

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Argentine bond restitution unjust enrichment procedural violation inadmissible appeal contractual nullity financial intermediation contributo unificato restituzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 5 c.p.c.
« 1°) - Violazione dell’art. 360 n .
Art. 1965 Cc
Art. 360 n. 3 c.p.c.
« 1°) - Violazione dell’art. 360 n .
Artt. 1418 – 2033 – 2697 CC
Il ricorso incidentale lamenta: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 – 2033 – 2697 CC e 115 – 116 CPC perché la Corte di appello non ha valutato le prove documentali offerte dalla banca ed ammesse da controparte - A rt.
Artt. 115 – 116 CPC
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.); adempimento vieppiù necessario , atteso che la sentenza impugnata della questione della cessazione del la materia del contendere conseguente all’ avvenuta transazione (del resto recisamente contestata dalla banca nel controricorso) non fa cenno alcuno.r.g.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U., n. 4315 del 2 febbraio 2020
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17119/2021R.G. proposto da: Alaimo Pasquale e Pullara Carmela , r appresenta t i e dife s i dall’avv. Salvatore Tirinnocchi, giusta procura in atti; - ricorrent i e controricorrenti incidentali - Contro Banco BPM società per azioni , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Tito Monterosso, giusta procura in calceal controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto: intermediazione finanziaria obbligazioni argentine AC –04/04/2025 r.g. n. 17119/2021 Cons. est.

Paolo Fraulini avverso la sentenza della Co rte di appello di Caltanissetta n. 685/2020, pubblicata il 12 dicembre2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 202 5 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Pasquale Alaimo e Carmela Pullara ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela che aveva condannato la Banca Mercantile italiana (ora Banco BPM e in prosieguo, breviter : “la banca”) a corrispondere loro la somma di euro 23.588,38, oltre accessori, respingendola domanda di pagamento della maggior somma derivante dalla richiesta di esonero alla restituzione delle cedole medio tempo re percepite e dall ’ omessa restituzione di altra somma pari al controvalore dei titoli italiani.

2. La banca h a resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a un motivo, resistito dai ricorrenti principali con controricorso.

3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato:

a) che la condanna alla restituzione delle somme oggetto di investimento finanziario pronunciata dal primo giudice era corretta, siccome conseguente alla dichiarata nullità – cui era equiparabile la categoria dell’inesistenza – degli acquisiti di bond argentini per cui era causa;

b) che alla dichiarata nullità conseguivano effetti restitutori in applicazione della disciplina dell’indebito, sicché del tutto corretta era la decurtazione dalla somma degli importi delle cedole già accreditate dalla banca agli investitoridurante il rapporto di investimento , ivi compresi gli importi dei titoli italiani negoziati ;

c) che nessuna prova i clienti avevano r.g. n. 17119/2021 Cons. est. Paolo Fraulini fornito in relazione alla peraltro solo adombrata infedeltà del funzionario della banca;

d) che nessuna prova la banca aveva fornito che i clienti fossero ancora in possesso dei bond argentini di c ui veniva chiestala restituzione.

4. I ricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso principale lamenta:

a) Primo m otivo. « 1°) - Violazione dell’art. 360 n . 5 CPP in relazione all’art. 1965 Cc (omessa valutazione dell’intervenuta transazione)», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di rilevare l’avvenuta cessazione della materia del contendere avendo i ricorrenti, nel corso del giudizio di appello, accettato la proposta di riacquisto dei propri titoli effettuata dalla Repubblica A rgentina, con conseguenziale percezione del relativo controvalore a quel momento, al netto delle speselegali di primo grado. Il motivo è inammissibile perché, in violazione dei requisiti di autosufficienzadel ricorso per cassazione, non indica come, dove e quando la questione della cessazione della materia del contendere sarebbe stata ritualmente sottoposta e coltivata nel corso del giudizio di secondo grado, non consentendo quindi a questa Corte di valutare l’effettiva sussistenza del lamentato error in procedendo (sebbene erroneamente r iferito al n. 5 anziché al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.); adempimento vieppiù necessario , atteso che la sentenza impugnata della questione della cessazione del la materia del contendere conseguente all’ avvenuta transazione (del resto recisamente contestata dalla banca nel controricorso) non fa cenno alcuno.r.g. n. 17119/2021 Cons. est.

Paolo Fraulini b) Secondo m otivo. « 2°) - Violazione dell’art. 360 nn. 4 e 5 CPC in relazione all’art. 112 CPC (non corrispondenza tra il chiesto e il giudicato, nullità della sentenza impugnata)», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di pronunciarsi sulla novità o meno della domanda di restituzionedel controvalore dei titoli italiani , oggetto di specifica censura in appello. La censura è infondata atteso che la Corte territoriale, come peraltro lo stesso motivo in esame mostra di avvedersi , trascrivendo a pag. 9 il passo della motivazione inerente alla questione, non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla questione della restituzione dei titoli italiani, ma sul punto si è espr essa , accomunandone la sorte a quella delle altre somme, in relazione alla generale disciplina dell’ indebito oggettivo ex art . 2033 cod. civ., che ha riten uto applicabile alla fattispecie .

È da escludere , quindi, che vi sia stata omessa pronuncia sul punto, laddove alcuna doglianza il motivo in esame propone in relazione a lla correttezza dell’interpretazione fornita in merito dalla Corte territoriale.

c) Terzo m otivo. « 3°) - Violazione dell’art. 360 n. 5 CPC in relazione all’art. 1499 Cc (mancato riconoscimento degli interessi compensativi)», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha qualificato come restit utori e non risarcitori gli effetti della pronunciatanullità degli ordini di acquisto dei titoli per cui è causa. Il motivo è inammissibile perché, in violazione dei req u isiti di autosufficienzadel ricorso per cassazione, non indica come, dove e quando la questione dell ’ erronea qualificazione della domanda introduttiva sarebbe stata ritualme nt e sottoposta e coltivata nel r.g. n. 17119/2021 Cons. est.

Paolo Fraulini corso del giudizio di secondo grado, non consentendo quindi a questa Corte di valutare l’effettiva sussistenza del lamentato errorin procedendo ( ancora erroneamente riferito al n. 5 anziché al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.); adempimento vieppiù necessario , atteso che la sentenza impugnata della questione della natura degli interessi connessa alla qualificazione della domanda originariamente formulata dagli investitorinon fa cenno alcuno.

2. Il ricorso incidentale lamenta: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 – 2033 – 2697 CC e 115 – 116 CPC perché la Corte di appello non ha valutato le prove documentali offerte dalla banca ed ammesse da controparte - A rt. 360 , n. 3, CPC», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di rilevare che il comportamentoprocessuale dei clienti era valutabile come ammissione dell’avvenutapercezione della somma di euro 7.500,00, pari al controvalore delle vendite di parte dei bond argentini detenut i in portafoglio , e per non aver e quindi rilevato l’ingiustificato arricchimento dei predetti conseguente alla mancata restituzionedei titoli scambiati e di quelli ancora detenuti.

Il motivo è inammissibile in quanto , a dispetto della rubrica, è totalmente versato in fatto e pretende da questa Corte di legittimità una non consentita riedizione del giudizio valutativo delle prove, o della mancat a prova – come nella specie sarebbe avvenuto – pretendendo , inoltre , di introdurre anche in maniera del tutto nuova (atteso che la sentenzaimpugnata non ne fa cenno e il motivo non documenta le relative modalità di introduzione e coltivazione della questione nel giudizio) la questione della presunta ammissione degli investitori rispetto alle allegazioni restitutorie della banca; così come nuova va valutata la questione r.g. n. 17119/2021 Cons. est.

Paolo Fraulini dell’ingiustificato arricchimento degli investitore , che è domanda autonoma rispetto alla principale e di cui , parimenti , non v’è alcuna dimostrazione di rituale introduzione e coltivazione nella fase di merito.

3. Le spese di lite della presente fase di giudizio, stante la reciproca soccombenza, possono essereintegralmente compensate tra le parti.

4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti principali e di quell a incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M la Corte rigetta il ricorso principale,dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa integralmente tra le parti le spese di lite inerenti alla presente fase di legittimità; dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quellaincidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per quello incidentale , a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 20