Italian court dismisses appeal claiming a procedural error regarding a counterclaim's timeliness and admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected an appeal challenging a previous order for the payment of litigation costs. The appellant argued that the lower court failed to explicitly declare the counterclaim inadmissible due to a late filing, claiming this was a mere clerical error. However, the court determined that the counterclaim was filed within the legally extended deadline accounting for the Christmas holiday suspension, rendering it timely and admissible. Consequently, the court upheld the original decision to award costs to the opposing party and dismissed the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 370, comma 1 e 3, cod. proc. civ.; Art. 378, cod. proc. civ.: A procedural error is not recognized when the opposing party's action falls within the extended statutory deadline, as the filing constitutes a deliberate exercise of rights rather than a clerical mistake.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
NO Consigliere ORDINANZA sul ricorso 21607/2020 proposto da: ZENNARI GIOVANNA rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Borsetto -ricorrente - contro PELLERANO GIORGIA eGIOVANNONI UMBERTO -intimati - avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 21157/2024 depositata il 29/07/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025dal Cons. Dott. Marco Marulli. RG 21607/20 Zennari-Giovannoni Est. Cons. Marulli FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso in atti Giovanna Zennari chiede che sia corretto l'errore materiale contenuto nell'epigrafata ordinanza di questa Corte che, non facendo alcuna menzione della inammissibilità del controricorso, rilevata con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. per essere stato il controricorso depositato in data 13.10.2020, mentre il termine ultimo era spirato il 30.9.2020, disponeva la condanna di essa ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti non tempestivamente costituitisi, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese generali e agli accessori di leggee ad euro 200,00 per esborsi .
Premesso che secondo il giudizio di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie esso non solo non è ravvisabile perché la determinazione impugnata non è frutto di un mero lapsus calami, ma, semmai, alla luce del concreto sviluppo della vicenda processuale e della tempestività della costituzione dei resistenti, di coerente e deliberato discernimento.
Ma neppure si può dire concretamente sussistente dal momento che il ricorso è stato notificato il 22.7.2020, sicché, considerata la sospensione feriale del termini, applicandosi alla specie l'art. 370, comma 1, cod. proc. civ.vigente ratione temporis, il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso per provvedere al suo deposito in cancelleria – cui era correlato il termine per la notifica del controricorso – scadeva il giorno 11.9.2020 ; di conseguenza, il termine di venti giorni per la notifica del controricorso veniva a scadere il 1.10.2020 e, dunque, il deposito dello stesso in RG 21607/20 Zennari-Giovannoni Est.
Cons. Marulli cancelleria, da effettuarsi a mente dell'art. 370, comma 3, cod. proc. civ., vigente ratione temporis , entro venti giorni dalla sua notificazione, avvenuto il 13.10.2020, era del tutto tempestivo, scadendo infatti il relativo termine il 21.10.2020, di modo che il controricorso è stato correttamente ritenuto ammissibile e correttamente si sono perciò liquidate le spese di lite a favore della parte vittoriosa.
3. Il ricorso va dunque respinto.
4. Nulla spesein difetto di costituzione avversaria. P.Q.M Respinge il ricorso Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno28 febbraio 2025 Il Presidente Dott.Enrico Scoditti