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Ordinanza — n. 9144/2025 — snciv Generato dall'IA

Court corrects material error in Cassation order citing wrong case number instead of 26788/2023.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9144/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in its own order regarding the citation of a case number. While the appellant initially sought to withdraw costs to a non-statutory lawyer, the primary issue was a clerical mistake where the correct order number 26788/2023 was miswritten as 2865/2018. The court ruled that such errors are mere drafting slips that do not affect the decision's substance and must be corrected under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: Material errors in judicial decisions, such as incorrect case citations, constitute mere drafting slips that do not alter the substantive content and must be corrected ex officio or upon request.

Parole chiave

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material error correction clerical drafting slip Cassation procedural law case citation mistake ex officio amendment correzione di errore materiale ritiro della domanda di revisione impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Poichè il procedimento di correzione materiale dei provvedimenti della Corte di Cassazione può essere promosso anche d'ufficio ai sensi dell'art. 391-bis cod.
Art. 287 c.p.c.
art. 391-bis cod. proc. civ
Poichè il procedimento di correzione materiale dei provvedimenti della Corte di Cassazione può essere promosso anche d'ufficio ai sensi dell'art. 391-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977
Marulli grafica» (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), va detto che nella specie la ricorrenza di esso è del tutto manifesta, posto che nel dispositivo, al secondo rigo dal basso l'ordinanza correggenda è indicata come la "2865/2018" e non, come correttamente sarebbe dovuto avvenite, come la "26788/2023".
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Testo completo

GARRI Consigliere ORDINANZA sul ricorso19718/2023 proposto da: BERTUCCI MANLIO, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato Enrico Iannotta che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro EXEN SRL -intimata - avverso l ’ ordinanza d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 26788/2023 depositata il 19/09/2023; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 28/02/2025dal Cons. Dott. Marco Marulli. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE RG 19718/23 Bertucci Manlio-Exen Est. Cons. Marulli 1. Con il ricorso depositato il 21.9.2023 Manlio Bertucci aveva chiestoche fosse corretto l'errore materiale contenuto nell'epigrafata ordinanza di questa Corte che, nell'atto di disporre la condanna alle spese della parte soccombente, non aveva provveduto a distrarre le stesse a favore del proprio procuratore antistatatario.

2. Chiamato in decisione all'adunanza camerale del 24.6.2024 il ricorso era accolto con ordinanza 20773/2024, sicché, nuovamente fissato per l'adunanza camerale odierna, il difensore del ricorrente faceva sapere, con istanza datata 18.12.2024 , che il ricorso era stato già deciso, chiedendo che la Corte ne disponesse perciò la cancellazione dal ruolo.

3. All'originario ricorso si è pero sovrapposta la nota con la quale l'URP Centrale in data 20.8.2024 ha rilevato la sussistenza nell'ordinanza 20773/2024 di un nuovo errore materiale rappresentato dall'essere stata erroneamente indicata nel dispositivo di essa l'ordinanza correggenda comela "2685/2018" e non come la "26788/2023".

4. Poichè il procedimento di correzione materiale dei provvedimenti della Corte di Cassazione può essere promosso anche d'ufficio ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., la nota in questione va intesa come istanza ufficiosa di correzione dell'errore riscontrato, se effettivamente sussistente, sicché l'istanza ricorrente di cui al punto 2 non può trovare adesione.

5. Esaminando perciò l'ordinanza 20773/2024, premesso ancora una volta che secondo il giudizio di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione RG 19718/23 Bertucci Manlio-Exen Est. Cons. Marulli grafica» (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), va detto che nella specie la ricorrenza di esso è del tutto manifesta, posto che nel dispositivo, al secondo rigo dal basso l'ordinanza correggenda è indicata come la "2865/2018" e non, come correttamente sarebbe dovuto avvenite, come la "26788/2023".

6. Va perciò disposta l'emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull'originale di detta ordinanza.

4. Nulla spese. P.Q.M Ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 20773/2024 di questa Corte e dispone: che al rigo 2 le parole "2865/2018" siano sostituite dalle parole "26788/2023". Manda la cancelleria perché faccia annotazione della disposta correzione sull'originale dell'ordinanza. Cosi deciso in Roma nella camera