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Decreto — n. 9119/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 9119/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Peace Judge's decision extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement. The appellant, Rafat Elgendy Mostafa Said, did not request a ruling on the appeal within the mandatory forty-day period following the proposal's communication. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, terminating the proceedings without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement proposal deadline extinction of proceedings renunciation of appeal failure to respond invio di una cosa non ordinata mancato anticipo delle spese omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
* Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21805/2024 R.G. proposto da : RAFAT ELGENDY MOSTAFA SAID, rappresentato e difeso dall’avvocato CATANIA LETIZIA (CTNLTZ72E51D960C) giusta procura speciale in atti, -ricorrente- contro QUESTURAdi MILANO , in persona del sig. Questore pro - tempore e PREFETTURA di MILAN O , in persona del sig. Prefetto pro - tempore. -intimato- avversola SENTENZA emessa dal GIUDICE DI PACE DI MILANO n. 5605/2024depositata il 19/09/2024. * Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti addì 12.02.2025 ;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

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