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Ordinanza Interlocutoria — n. 8925/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for material error correction due to lack of notification to the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8925/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's request to correct material errors in a prior ruling because the appeal was not formally notified to the opposing party. Although the request was registered with the court, the lack of notification prevented the establishment of the necessary adversarial proceedings required by law. Consequently, the Court ordered the case to be remitted to a new docket to ensure the opposing party receives the notification and can submit memorials.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The request for correction of material errors under Article 391 bis of the Code of Civil Procedure is inadmissible if not notified to the opposing party, as the mere registration of the request without notification fails to establish the required adversarial proceedings.

Parole chiave

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material error correction adversarial proceedings notification requirement Code of Civil Procedure Corte di Cassazione inadmissible appeal remittal to new docket impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
art. 391 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 17565/2022
SU, n. 4353/2023
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Testo completo

ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19530/2024proposto da: AIR CLIMA s.r.l., in persona del legale rappres. p.t. rappre sentata e difesadall’avv. Giuseppe Angelosanto, per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- SPV Project 1904 s.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico,in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso l’ordinanza n. 18514/202 4 de lla Corte di Cassazione , pubblicata l’8.05.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Air Clima s.r.l. ha chiesto la correzione degli errorimateriali contenut i nell’ordinanza della Cortedi Cassazione, pubblicata l’8.5.2024, emessa nel giudizio tra le parti indicate in epigrafe,che ha cassato la decisione impugnatacon rinvio della causa presso la Corte di Appello di L’Aquil a. RITENUTO CHE Il ricorso depositato , iscritto a ruolo, non risulta notificato alla controparte. Al riguardo, va osservato che Il mero deposito dell'istanza dicorrezione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un "tertium genus" di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391 bis c.p.c.; tuttavia, qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso dicorrezione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all'integrazione delcontraddittorio (Cass., n. 17565/2022).

In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto(SU, n. 4353/2023).Nella specie, il ricorso, sebbene iscritto a ruolo, non risulta notificato; pertanto, in applicazione del richiamato orientamento, deve essere instaurato il contraddittorio con la notifica alla controparte.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, fissando termine di gg. 30 per la notifica del ricorso. Cos