Italian Court dismisses unnotified correction request under Art. 391 bis c.p.c. and remands for notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Bank's request to correct an interlocutory order because the filing was not notified to the opposing party. Although the request was registered on the docket, the lack of notification prevented the establishment of adversarial proceedings required by Article 391 bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court remanded the case to set a deadline for formal notification to ensure procedural regularity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; The mere deposit of a correction request without notification to the opposing party is inadmissible as it fails to establish the necessary adversarial proceedings, requiring the Court to remand the case for proper notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8099/2020proposto da: BANCA NAZIONALE DEL LAVOROs.p.a., in persona del legale rappres. p.t., rappre sentata e difesa d all’avv. Andrea Auletta , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- ERREDUE FINs.r.l. , società a responsabilità limitata con socio unico , in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso l’ordinanza de lla Corte di Cassazione emessa nel giudizio iscritto al n. 8099/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE La BNL s.p.a ha chiesto la correzione dell’errore material e contenut o nella citata ordinanza della Corte di Ca ssazione, emessa nel giudizio tra le parti indicate in epigrafe. RITENUTO CHE Il ricorso depositato , iscritto a ruolo, non risulta notificato alla controparte. Al riguardo, va osservato che Il mero deposito dell'istanza dicorrezione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un "tertium genus" di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391 bis c.p.c.; tuttavia, qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso dicorrezione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all'integrazione delcontraddittorio (Cass., n. 17565/2022).
In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto(SU, n. 4353/2023).Nella specie, il ricorso, sebbene iscritto a ruolo, non risulta notificato; pertanto, in applicazione del richiamato orientamento, deve essere instaurato il contraddittorio con la notifica alla controparte.
P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, fissando termine di gg. 30 per la notifica del ricorso, ed invitando parte istante ad indicare i dati dell’ordinanza di cui si chiede la correzione. Cos