Italian court dismisses appeal on litigation costs, ruling total claim value must be used when judgment is fully rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed Giovanni Fiori's appeal against the Rome Court of Appeal's calculation of litigation costs. Fiori argued the lower court incorrectly valued the case as 'highly indeterminate' despite the total claim amount being over €10 million, which should have been used for cost assessment. The court agreed, holding that when a claim is totally rejected, the value must be based on the sum of requested damages unless the amount is merely 'tendential'.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 2 e 3 del d.m. 55/2014; When a claim for damages is totally rejected, the value of the case for litigation cost purposes must be parametrized to the total amount requested, unless the stated sum is merely tendential.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
orso iscritto al n. 27856/2022R.G. proposto da: Fiori Giovanni, rappresentato e dife so dagli avv.ti Andrea Cerroni e Filippo Auriti,giusta procura in calce al ricorso; - ricorrent e - Contro Pirone Stefania, Clinica Villa Flaminia s.p.a., Chubb Insurance Company of Europe S.E.; -intimati – avverso la sentenza della Co rte di appello di Roma n. 5112 / 202 2 , pubblicata in data 25 luglio2022. Oggetto: s.p.a. spese di lite AC –28/03/2025 r.g. n. 27856/2022 Cons. est. Paolo Fraulini Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 202 5 dal Consigliere Paolo Fraulini.
RILEVATO CHE 1. Giovanni Fiori h a proposto ricorso per cassazione, affidato a un motiv o , avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Roma , nel respingere l’appello proposto da Stefania Pirone avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda da costei proposta avente a oggetto la declaratoria di responsabilità dell’odierno ricorre n te quale amministratore della Clinica Villa Flaminia s.p.a., con conseguente condanna al risarcimento dei relativi danni, avrebbe erroneamente liquidato le spese di lite del grado di appello.
2. Pirone Stefania, Clinica Villa Flaminia s.p.a. e Chubb Insurance Company of Europe S.E.sono rimasti intimati.
3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha posto le spese di lite del grado di appello a carico della soccombente Stefania Pirone, liquidandole in favore dell’odierno ricorrente in euro 13.635,00, oltre accessori, alla luce dei parametri indicati dal d.m. n. 55 del 2014 per le controversie di valore indeterminatodi complessità alta.
4. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 14 e 91 c.p.c., nonché dell’art. 5, d.m. 55/2014, in relazione all’ar t. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto la Corte di Appello non ha tenuto conto, nella liquidazione delle spese di lite, del valore della causa e delle tariffe professionali forensi», deducendo che la Corte territoriale, ben consapevole che il valore della controversia era pari alla r.g. n. 27856/2022 Cons. est. Paolo Fraulini somma dei danni chiesti dalla Pirone tanto in pr i mo grado che in appello, per complessivi euro 10.675.241,00, avrebbe liquidato erroneamente le spese di lite sulla base del valore “ indeterminato alto”, anziché di quello corrispondente all’effettivo valore della controversia che, stante l’integrale rigetto della domanda , doveva stimarsi sulla base della sommatoria delle singole voci oggetto della domanda giudiziale.
Il motivo è fondato e va accolto. In ipotesi di rigetto totale della domanda di risarcimento del danno, il valore della causa, ai sensi dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, va parametrato al valore della domanda complessivamente proposta(da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023), salvo che dal tenore della domanda stessa possa ritenersi che la somma indicata sia solo “tendenziale” (secondo l’insegnamento di questa stessa Sezione, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021). Infatti, il comma 2 del citato articolo, prevede che “nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda.
Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.” E il comma 3 aggiunge che : “ nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione.”. La sentenza impugnata, avendo omesso qualsiasi concreto accertamento idoneo a corroborare la valutazione di r.g. n. 27856/2022 Cons. est.
Paolo Fraulini indeterminatezza del valore della controversia, ha falsamente applicato la normativa applicabile al caso di specie. Spetterà al giudice del merito in fase di rinvio il compito di stabilire, tenuto conto dell’effettivo tenore delle conclusioni della Pirone rassegnate in grado di appello, nonchédell'attività difensiva del legale della parte vittoriosa in quel grado e delle peculiarità del caso specifico, l’effetto valore della domanda e procedere , quindi , alla corretta liquidazione delle spese di lite del grado, valutando , altresì, l’attività difensiva concretamente svolta in relazione alla complessità del giudizio, al fine di collocarla tra i limiti minimi e massimi dello scaglione di tabellaratione temporis applicabile .
2. La sentenza va , dunque , cassata e le parti rinviate alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. Così decis