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Ordinanza — n. 8919/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by correcting lower court's error on notification nullity and constitutive effects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8919/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's decision declaring the appeal inadmissible due to procedural defects. The lower court incorrectly ruled that the appellant's late notification was untimely and that the defendant's appearance failed to cure the nullity. The Supreme Court reversed this, holding that such defects are curable through the defendant's appearance or renewed notification, thereby allowing the appeal to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 291, 325, 359, 447bis c.p.c.; The nullity of a notification act due to improper service is curable by the defendant's appearance in court or by renewed notification, regardless of the timing of the cure.

Parole chiave

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notification nullity curative effect appeal admissibility service of process appeal procedure notifica delle Intese procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
Art. 325 c.p.c.
, individuato presso un indirizzo di posta elettronica del suo difensore; vizio di nullità che non poteva ritenersi superatoné dall’avvenuta rinnovazione della notificazione , in quanto effettuata dalla Lukoil tardivamente, quando era decorso più della metà del termine di cui all’art. 325 cod.
Art. 359 c.p.c.
Art. 447bis c.p.c.
art. 325 cod. proc. civ
, individuato presso un indirizzo di posta elettronica del suo difensore; vizio di nullità che non poteva ritenersi superatoné dall’avvenuta rinnovazione della notificazione , in quanto effettuata dalla Lukoil tardivamente, quando era decorso più della metà del termine di cui all’art. 325 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26544 del 11/10/2024
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 7703 del 28/03/2018
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15190 del 19/07/2005
Cass., Sez. L, Sentenza n. 11140 del 11/06/2004
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Testo completo

orso iscritto al n. 23975/2022R.G. proposto da: Lukoil Italia s.r.l. , in persona del l.r.p.t. , rappresenta ta e dife sa dagli avv.ti Giorgio Falini e Paola Martino, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrent e - Contro Caribe Holdings.r.l.; -intimata – avverso la sentenza della Co rte di appello di Roma n. 1 455 / 202 2 , pubblicata in data 3 marzo2022. Oggetto: appello improcedibilità inammissibilità AC –28/03/2025 r.g. n. 23975/2022 Cons. est. Paolo Fraulini Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 202 5 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO CHE 1. Lukoil Italia s.r.l. h a proposto ricorso per cassazione, affidato a un motiv o , avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Roma ha dichiarato in dispositivo “ improcedibile ” l’appello proposto dalla predetta odierna ricorrente avverso la sentenza c on cui il locale Tribunalel’aveva condannata a pagare in favore della Caribe Holding s.r.l. la somma di euro 31.126,95, oltre accessori , derivante dall’inadempimento alle obbligazioni assunte a seguito del contratto di cessione di aziendastipulato tra le parti .

2. Caribe Holding s.r.l. è rimasta intimata.

3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato in motivazione che l’appello doveva ritenersi non più “improcedibile”, ma “inammissibile”, in quanto l’appellante Lukoil Italia s.r.l. aveva notificato l’atto di impugnazione presso la cancelleria della Corte di appello e non già presso il domicilio eletto dall’appellata Caribe Holding s.r.l. , individuato presso un indirizzo di posta elettronica del suo difensore; vizio di nullità che non poteva ritenersi superatoné dall’avvenuta rinnovazione della notificazione , in quanto effettuata dalla Lukoil tardivamente, quando era decorso più della metà del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., n é dall’avvenuta costituzione dell’appellataCaribe.

4. Il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Andrea Postiglione, ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. La ricorrente ha depositato memoria.r.g. n. 23975/2022 Cons. est. Paolo Fraulini CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: «Unico motivo. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 56, 162, 164, 291, 359 e 447bis Cod. Proc. Civ. e nullità della sentenza (ex artt. 360, n. 3e n. 4 e 5 Cod. Proc. Civ.) in tema di nullità degli atti, di sanatoria per il raggiungimento dello scopo, di obbligo del giudice di rinnovazione degli atti nulli, di effetti sananti della costituzione in giudizio rispetto alla notifica viziatadell’atto introduttivo e della vocatio in ius , di obbligo di rinnovazione della notificaviziata dell’atto contenente l a vocatio in ius, della regoladi applicazione di tali norme e principi anche nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di appello e anche nei giudizi di appello relativi alle controversie relative agli affitti di azienda – Violazione del diritto a una decisione nel merito ex artt. 24 e 111 Cost.».

Il motivo è fondato e va accolto pe r le considerazioni che seguono. La Corte territoriale giudica inammissibile l’appello per due ordini di concorrentiragioni. La prima: l’originaria notificazioneè affetta da nullità, sanata da una rinnovazione tardiva. La seconda: la costituzione dell’appellata non ha avuto efficacia sanante. Osserva questa Corte che la prima affermazione risulta fornita di motivazione(rinvenibile a pag. 4 della sentenza impugnata ), identificata nell’ accertata colpa del notificante nell’aver fatto decorrere troppo tempo per la riattivazione del procedimento di sanatoria della nullità della prima notifica : sul punto , trattasi di colpa che il giudice di secondo grado ha ritenuto imputabile al r.g. n. 23975/2022 Cons. est.

Paolo Fraulini notificante, nel senso da ultimo chiarito da questa Corte con l’ordinanza n. 34272 del 07/12/2023. La seconda affermazione , inerente agli effetti della costituzione del convenuto appellato,risulta invece errata . La Corte di appello afferma sul punto (sempre a pag.

4) che non può “ attribuirsi alcun rilievo, sotto il profilo dell’efficacia sanante…alla costituzione dell’appellata.”. Va, in contrario, affermato che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito dellacostituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa, oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. p roc . c iv . ( Cass., Sez.3, Ordinanza n. 26544 del 11/10/2024).

Sotto concorrente profilo, non può nemmeno ritenersi, come opina il P.G. nelle sue conclusioni, che la costituzione avvenuta “al solo fine di” far constare la nullità non possa avere in astratto un effetto sanante perché, com e questa Corte ha condivis i bilm e nte già affermato (Sez. L, Ordinanza n. 7703 del 28/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 15190 del 19/07/2005; Sez. L, Sentenza n. 11140 del 11/06/2004), la nullità in questione è s uscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio dell'intimato, ancorché effettuata al solo fine di eccepire la nullità.r.g. n. 23975/2022 Cons. est.

Paolo Fraulini 2. La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorsonei sensi di cui in motivazione , cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Roma , in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. Così deciso in R