Ordinanza Interlocutoria — n. 8917/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAtoria sul ricorso iscritto al n. 30161/2020 R.G. proposto da : Nam Costruzioni s.r.l., in persona del l.r.p.t. , rappresenta t a e difesadall’avv. Crispino Ippolito, giusta procura in calce al ricorso ; - ricorrent e - Contro Micciché Giuseppe, Di Blasi Antonino, Di Blasi Giuseppe e Di Blasi Ignazio,rappresenta ta e dife sa dal l’avv. Enrico Aguglia , giusta procura in calce alcontroricorso; -controricorrenti – Oggetto: spa responsabilità amministratori AC –28/03/2025 r.g. n. 30161/2020 Cons. est. Paolo Fraulini avverso la sentenza della Co rte di appello di Palermo 146 5 / 19 , pubblicata in data 11 luglio2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 8917/2025 — snciv · Corte di Cassazione: c) che l’a ppello principale proposto da Nam p e r le stesse ragioni contro Antonino Di Blasi era parimenti inammissibile, siccome Nam non aveva chiesto , come sarebbe stato necessario , di estendere il contradditorio in appello nei confronti dell’Antonino Di Blasi, che non era parte del giudizio di appello, proposto in effetti contro gli altri odierni controricorrenti, ma in cause tra loro scindibili ; impugnazione principale, inoltre, da ritenersi tardiva.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
toria sul ricorso iscritto al n. 30161/2020 R.G. proposto da : Nam Costruzioni s.r.l., in persona del l.r.p.t. , rappresenta t a e difesadall’avv. Crispino Ippolito, giusta procura in calce al ricorso ; - ricorrent e - Contro Micciché Giuseppe, Di Blasi Antonino, Di Blasi Giuseppe e Di Blasi Ignazio,rappresenta ta e dife sa dal l’avv. Enrico Aguglia , giusta procura in calce alcontroricorso; -controricorrenti – Oggetto: spa responsabilità amministratori AC –28/03/2025 r.g. n. 30161/2020 Cons. est. Paolo Fraulini avverso la sentenza della Co rte di appello di Palermo 146 5 / 19 , pubblicata in data 11 luglio2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Nam Costruzioni s.r.l. (in prosieguo, breviter , Nam) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motiv i , avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva limitato la responsabilità successoria dei soci della MD Costruzioni s.r.l. (in prosieguo, breviter, MD) Giuseppe Micciché, Giuseppe Di Blasi e Ignazio Di Blasi , all’importo da essi percepitoin sede di liquidazione della MD, e aveva invece mandato assolto Antonino Di Blasi da ogni responsabilità connessaalla sua asserita qualità di socio occulto di MD.
2. Giuseppe Micciché, Antonino Di Blasi , Giuseppe Di Blasi e Ignazio Di Blasihanno resistito con controricorso .
3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato:
a) che l’appello incidentale con cui Nam contestava la correttezza della sentenza di primo grado che aveva limitato la responsabilità degli ex soci della estinta MD al pagamento del le sole somme riscosse in sede di liquidazione era infondato, siccome l a sentenza e r a conforme all’ insegnamento de lla Corte di Cassazione dopo la riforma del diritto societario, secondo cui i soci successori della societàestinta rispondono delle obbligazioni facenti capo all’ente cessato solo nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione ;
b) che l’appello incidentale proposto da Nam nei confronti di Antonino Di Blasi era inammissibile, siccome quest’ultimonon aveva impugnato la sentenza di primo grado e non era parte del giudizio di appello, r.g. n. 30161/2020 Cons. est. Paolo Fraulini allorquando Nam ha proposto appello incidentale;
c) che l’a ppello principale proposto da Nam p e r le stesse ragioni contro Antonino Di Blasi era parimenti inammissibile, siccome Nam non aveva chiesto , come sarebbe stato necessario , di estendere il contradditorio in appello nei confronti dell’Antonino Di Blasi, che non era parte del giudizio di appello, proposto in effetti contro gli altri odierni controricorrenti, ma in cause tra loro scindibili ; impugnazione principale, inoltre, da ritenersi tardiva.
4. Le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. la controversia attiene principalmente alla verifica delle condizioni legali per determinare la successione degli ex soci nella titolaritàdelle obbligazioni facenti capo alla società estinta in esito alla cancellazione dal Registrodelle imprese;
2. sul punto si è in attesa del deposito della decisione resa sullo specifico precitato punto dalle Sezioni Unite di questa Corte, all’esito della pubblica udienza del 18 febbraio 2025 (n.r.g. 30419/20), cui la questione è stata specificamente rimessa da questaSezione con ordinanza interlocutoria n. 16477/2024 . P.Q.M la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del28 mar