Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court revoking privileged creditor status due to unauthorized credit brokerage activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Nicola Cinelli against the Forlì bankruptcy court's revocation of his privileged creditor status. The lower court determined that the claimed professional fees actually remunerated unauthorized credit brokerage activities performed by an intermediary, a fact discovered through criminal proceedings. The court found no valid grounds for the appeal, ruling that the bankruptcy court's reasoning regarding the illicit nature of the activity was sufficient and consistent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 Cost.; Art. 132 nr. 4 c.p.c.; Art. 98 comma 4 l.fall.: The bankruptcy court's revocation of privileged creditor status based on the discovery of unauthorized credit brokerage activity constitutes a valid exercise of judicial power, rejecting claims of lack of motivation or contradictory reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19368/2017 R.G. proposto da: Cinelli Nicola, elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Oriani 85, presso lo studio dell’avvocato Di Gravio Valerio (DGRVLR58M22H501Z) che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro Fallimento Isoldi Holding spa in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma Via G.Pisanelli 4, presso lo studio dell’avvocato Gigli Giuseppe (GGLGPP43E16H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato Villa Gianroberto (VLLGRB60R02M052N), -controricorrente- avverso decreto del Tribunale di Forlì n. cron. 2098/2017 depositato il 20/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Nicola Cinelli chiese che fosse ammesso allo stato passivo del Fallimento Isoldi Holding spa in liquidazione, in via privilegiata, il credito di € 858.842,14, di cui € 670.290,00 a titolo di compensi professionali, maturati per attività di consulenza prestata tra il 2008 e 2009 a favore di Isoldi Immobiliare spa (poi divenuta Isoldi Holding spa, di seguito “Isoldi”) e il residuo per oneri fiscali, previdenziali ed interessi. 2 Il credito fu ammesso come richiesto; sull’impugnazione ex art.98, comma 4, l.fall., il Tribunale di Forlì accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava l’ammissione in via privilegiata del credito in favore di Cinelli Nicola escludendolo dallo stato passivo. 2.1 Rilevava il Tribunale di Forlì che, successivamente alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, il Curatore del Fallimento aveva appreso, attraverso l’acquisizione dei documenti relativi al procedimento penale a carico di Bonferroni Franco, che il credito insinuato da Nicola Cinelli, ed ammesso al passivo del Fallimento, in realtà andava a remunerare l’attività di intermediazione creditizia svolta dal Bonferroni senza l’autorizzazione di cui all’art.128 sexies del d.lvo 385/1993 (di seguito TUB). 2.2 Il diverso scenario rispetto ai fatti rappresentati con la domanda di insinuazione allo stato passivo trovava conferma, secondo quanto accertato dal Tribunale, in plurimi elementi documentali (conclusioni, grazie all’intervento del Bonferroni di convenzioni bancarie a latere dei piani di ristrutturazione, esistenza di fatture emesse dal Bonferroni al Cinelli per il pagamento delle proprie prestazione e di bonifici di pagamento in favore del Bonferroni). 3 Cinelli Nicola ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo è rubricato « vizio di motivazione inesistente ( art. 360 nr.3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art 111 Cost.e dell’art 132 nr 4 c.p.c.) » ; il ricorrente sostiene che il Tribunale, pur avendo revocato l’ammissione del credito «perché il rag. Bonferroni si sarebbe macchiato del reato di abusiva mediazione creditizia», non avrebbe motivato sull’asserita attività illecita del Bonferroni di esercizio di esercizio di attività creditizia senza autorizzazione.
Il motivo è infondato. 2 E’ pur vero che il Tribunale ha fatto cenno all’attività illecita del Bonferroni per la quale quest’ultimo ha subito il rinvio a giudizio, ma tale circostanza non costituisce la ragione fondante della decisione che va piuttosto individuata nella circostanza, scoperta dal curatore grazie all’acquisizione degli atti del procedimento penale, che il compenso preteso dal Cinelli non era dovuto in quanto serviva in realtà a remunerare l’attività del Bonferroni. 3 Il secondo motivo denuncia «vizio di motivazione per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» (art. 360 nr.3 c.p.c, per violazione e falsa applicazione dell’art 111 Cost. e/o 360 nr.5 c.p. come interpretato dalle SS.UU. 8053 e 8053 Cost.): il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe affermato che metà del compenso sarebbe servito per remunerare il Bonferroni per poi revocare l’intero credito ammesso, e non la metà come sarebbe stata la logica e naturale conseguenza della premessa. 3.1 Tale percorso argomentativo, a dire del ricorrente, paleserebbe un contrasto irriducibile tra affermazioni della parte motiva rispetto al dispositivo.
Il motivo è infondato. 4 Si legge nella motivazione del decreto che « la fallace rappresentazione posta a fondamento del decreto di ammissione del credito in favore del Cinelli è, dunque, superata dalla documentazione acquisita successivamente dalla curatela, da cui risulta che il credito preteso dal professionista ed in concreto ammesso al passivo serviva in realtà per remunerare l’attività di intermediazione creditizia di Bonferroni Franco». Il Tribunale ha, quindi, accertato che l’intero compenso preteso da Nicola Cerulli era destinato al mediatore e, quindi, nessuna contraddizione tra motivazione e dispositivo può predicarsi.
Il ricorso va,quindi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M la Corterigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 12.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dov