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Ordinanza — n. 8826/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of procedural standing and irrelevant grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8826/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a current interest in challenging the appellate judgment. The appellant's arguments focused on the nullity of specific contract clauses rather than the procedural validity of the appellate court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary procedural foundation to be heard on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the existence of a current interest in the matter or if the grounds raised do not pertain to the decision under review.

Parole chiave

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procedural inadmissibility lack of current interest appellate judgment review contractual clause nullity procedural standing compensazione dei crediti stanza di compensazione restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.
art. 41 Cost
1945, 1953 e 1957 c.c., nonché dell’art. 41 Cost., dell’art.
art. 2 Cost
1421 e 1419 c.c., dell’art. 2 Cost., nonché degli artt.
art. 1419 cod. civ
2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass., S.U., n.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., n. 41994/2021
civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass., S.U., n. 41994/2021; Cass., n.
Cass., n. 556/2023
41994/2021; Cass., n. 556/2023; Cass., n.
Cass., n. 3248/2023
556/2023; Cass., n. 3248/2023).
Cass., n. 11673/2007
In ogni caso l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass., n. 11673/2007;
Cass., n. 2314/2016
Cass., n. 2314/2016 Cass., n.
Cass., n. 18794/2023
2314/2016 Cass., n. 18794/2023; Cass., n.
Cass., n. 6685/2024
18794/2023; Cass., n. 6685/2024; Cass., n.
Cass., n. 11188/2024
6685/2024; Cass., n. 11188/2024).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ANTONIO RAMPINO, rappresentat o e difes o da ll’ Avv. Vincenzo Cosimo Maggiopec:vincenzocosimo@ordavvle.legalmail.it -ricorrente- Contro OLEIFICI DOTT. COSIMO RAMPINO S.A.S. DI RAFFAELE RAMPINO C., GUBER S.P.A., FALLIMENTO PANORAMA S.R.L., PANORAMA S.A.S. DI ANTONIO RAMPINO C. e RAFFAELE RAMPINO -intimati- Avverso la sentenza del la Corte di appello di Lecce n. 200/2020,pubblicata il 20.2.2020, non notificata . Oggetto: Fideiussione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.3.2025dal Consigliere Daniela Valentino.

FATTI DI CAUSA 1.− Con atto di citazione del 29.05.1998, ritualmente notificato, gli attori "Oleifici dott. Cosimo Rampino s.a.s. di Raffaele Rampino", "Panorama s,r.l.", "Panorama" s.a.s. di Antonio Rampino e.", Rampino Antonio e Rampino Raffaele convenivano in giudizio la Banca del Salento s.p.a. (ora, Banca Monte dei Paschi s.p.a.) dinanzi al tribunale di Lecce per sentirla condannare alla restituzione di quanto incassato a titolo di spese, competenze, giorni di valuta e capitalizzazione trimestrale degli interessi in relazione a diversi e distinti rapporti bancari di apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c, assistita da fideiussioni solidali illimitate rilasciate da essi Rampino, intrattenuti sia con il Credito Popolare Salentina (fusosi, poi, con la Banca del Salento) che con la Banca del Salento.

Lamentavano che la banca avesse indebitamente incassato somme a titolo di spese, competenze, giorni valuta e capitalizzazione trimestrale degli interessi e chiedevano al tribunale adito di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia:1) delle condizioni del contratto relative alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza;

2) delle condizioni relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicati nel corso del rapporto;

3) delle commissioni sul massimo scoperto trimestrale;

4) degli addebiti di interessi ultralegali applicati sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data di valuta;

5) della fideiussione omnibus. Chiedevano, pertanto, la condanna alla restituzione di quanto indebitamente incassato, addebitato e riscosso e, inoltre, chiedevano la condanna al risarcimento dei danni 2.─Il Tribunale di Lecce, accertata l’invalidità delle clausole contrattuali accertava il saldo finale dei conti contestati e dichiarava che le somme individuate andavano compensate a seguito dell’avvenuta escussione delle garanzie fideiussorie prestata dalla Banca a favore di Mediosud e Efibanca determinando il saldo finale a favore della Banca derivante dopo l’avvenuta compensazione. 3.─ Oleifici dott. Cosimo Rampino s.a.s. di Raffaele Rampino C. proponeva gravame dinanzi corte di Appello di Lecce. Rampino Antonio proponeva appello incidentale. La corte adita, con la sentenza qui impugnata , ha accolto l’appello principale e quello incidentale. Per quanto qui di interesse la Corteha precisato che :

a) l’eccezione di compensazione deve ritenersi propria è stata tempestivamente proposta dalla banca nella comparsa di costituzione e il giudice aveva concesso termine di venti giorni per proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio;

b) non è stato allegato alcun atto processuale a sostegno dell’eccezione di inapplicabilità della compensazione di un credito sub judiceper essere le fideiussioni oggetto di altro giudizio;

c) poiché la compensazione operata è stata effettuata tra crediti-debiti esistenti tra soggetti diversi va rideterminata con riferimento ai singoli rapporti; d)nel rideterminare gli importi in compensazione va inoltre tenuto presente l’errore del primo giudice che ha attribuito alla Panorama s.r.l. il c.c. n. 83437-85 acceso in favore, invece, della Oleifici dott. Rampino s.a.s. con saldo debitore di € 57.023,28; e)la nullità delle fideiussioni e la statuizione che ha previsto che, in assenza di specifica domanda della banca, non poteva procedersi alla condanna degli attori di quanto da essi dovuto non sono state oggetto di gravame.4.

─Antonio Rampino ha presentato ricorso per cassazione con tremotivi, ed anche memoria . Oleifici dott. Cosimo Rampino s.a.s. di Raffaele Rampino C., Guber s.p.a., Fallimento Panorama s.r.l., Panorama s.a.s. di Antonio Rampino C. eRaffaele Rampino sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE Laricorrente deduc e : 5. ─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione artt. 2, 14, 20 e 33, l. n. 287/1990, artt. 1945, 1953 e 1957 c.c., nonché dell’art. 41 Cost., dell’art. 101 Trattato CEE, degli artt.2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione degli art. 1421 e 1419 c.c., dell’art. 2 Cost., nonché degli artt. 1337, 1175, 1375 e 1339 c.c. della Direttiva n. 2014/104/EU, nonché dell’art. 354, comma 4, c.p.c. 5.1─Nonostante il lungo elenco delle disposizioni normative violate, la censura evoca la rilevabilità d’ufficio della nullità delle fideiussioni omnibus per contrasto con la normativa antitrust secondo quanto accertato nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia. La corte ha statuito che la questione della nullità della fideiussione non è stata riproposta come motivo di appello; in violazione dell’art. 366,n. 6, c . p . c . non risulta specificatamente indicato il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado in modo da apprezzare se in tale pronuncia vi fosse una statuizione sulla questione in oggetto tale da richiedere la proposizione dell’appello al fine di escludere la formazione del giudicato interno.

In ogni caso è bene ricordare che trattasi di nullità delle singole clausole e non di nullità dell’atto come la censura sembra delineare. «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.

a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass., S.U., n. 41994/2021; Cass., n. 556/2023; Cass., n. 3248/2023). In ogni caso l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass., n. 11673/2007;

Cass., n. 2314/2016 Cass., n. 18794/2023; Cass., n. 6685/2024; Cass., n. 11188/2024). E’ appena il caso di aggiungere, a quanto rilevato sopra in via assorbente, che sul punto la doglianza non produce alcuna prova concreta circa, nel caso di specie, la circostanza che le parti non avrebbero concluso il contratto se avessero conosciuto la nullità delle singole clausole, ma si limita a delineare una prospettazione astratta sull’utilità della nullità totale e non parziale. 6.─ Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 180 e 183 c.p.c. nella formulazione applicata ratione temporisal processo in questione, precedente al nuovo processo di cognizione entrato in vigore in data 1°marzo 2006 6.1−La censura ripropone, confusamente, le censure già formulate in sede di appello esclusivamente sulla sentenza di I grado, ma non delinea alcuna censura sulla ratio decidendi della sentenza di appello che si è pronunciata sulle questioni. 7.−Con il terzo motivo:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1243, 35, 350, 274 e 40 c.p.c. 7.1−La motivazione della corte d’appello (che è nel senso che il motivo di appello non può essere accolto perché non è stato allegato alcun atto processuale per l’esame della questione) non risulta oggetto di impugnativa e la censura, alla stessa stregua del precedente motivo, pare indirizzata alla sentenza di primo grado; in ogni caso, ai fini dell’attualità dell’interesse ad impugnare, nulla si afferma circa lo stato attuale dell’altro giudizio. 8.− Per quanto esposto,il ricorso va dichiarato inammissibile .

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attivitàdifensiva delle parti intimate. P.Q.M La Cortedichiara inammissibile il ricorso . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor