Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within forty days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory forty-day period. The appellant, represented by Perillo Gerardo, did not request a decision on the proposal, while the respondent, Intesa San Paolo, maintained the right to proceed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17334/2024 R.G. proposto da : MANNA BIANCA, ZIRICINO ANNAMARIA, elettivamente domiciliati in AVELLINO VIA CARMINE, 15, presso lo studio dell’avvocato PERILLO GERARDO (PRLGRD62T13F559U) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SAN PAOLO S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALLIA, 2, presso lo studio dell’avvocato BERTI LAURA (BRTLRA70R58H501P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2568/2024 depositata il 11/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.