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Decreto — n. 8798/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 8798/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the appeal court's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within forty days. The appellant, represented by an attorney, did not request a decision on the proposal, while the opposing party and the lower court maintained the original ruling. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural code and ordered the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal procedural extinction settlement proposal deemed withdrawal litigation costs statutory deadline civil procedure code spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.759/2023depositata il 16/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.759/2023depositata il 16/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8969/2024 R.G. proposto da : MARRA ANGELA ROSA, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Nazionale Pentimele n. 189, presso lo studio dell’avvocato DE SIMONE SACCA' FABIO (DSMFMN71R06H224N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO S.P.A., GIÀ BANCO DI NAPOLI S.P.A, elettivamente domiciliato in PALMI CORSO GARIBALDI N. 106, presso lo studio dell’avvocato PERELLI FERDINANDO (PRLFDN61E31G288L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro YODA SPV S.R.L. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.759/2023depositata il 16/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg