Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the required forty-day period. The appellant, representing Edil Koerting and the Innocenti family, challenged a lower court judgment against Siena NPL and Banca Monte dei Paschi di Siena. The court ruled that the silence constituted a formal waiver of the appeal rights under the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16807/2024 R.G. proposto da : EDIL KOERTING - CANEPA SRL IN LIQUIDAZIONE, DEGLI INNOCENTI SIMONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI 278, presso lo studio dell’avvocato GIORGI FABIO (GRGFBA82B13A462X) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEUCALITTI PAOLO (LCLPLA50C30A291N) -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in LATINA - DOM. DIGITALE VIA OBERDAN 24, presso lo studio dell’avvocato MANCIOCCHI VINCENZO (MNCVCN67H18E472D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BOSIO N. 2, presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO (LCNMSM64P09I921G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro JULIET SPA A SOCIO UNICO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.3367/2024 depositata il 15/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 in favore di ciascuna, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acce