Cassation appeal dismissed for non-response; judgment extinguished under Art. 380-bis and 391 c.p.c. after 40-day silence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond to a proposal for settlement within the statutory period. The appellant, Antonio Rao, did not request a decision on the settlement proposal sent by the court, while the respondent, Poste Italiane S.p.A., maintained its position. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and awarded costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a court-proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the automatic extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17259/2024 R.G. proposto da : RAO ANTONIO, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA MANZONI N. 225-BIS DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PALERMO LUCIANO (PLRLCN72T24F839N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.P.A, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EUROPA NR. 190, presso lo studio dell’avvocato MELE MARCO (MLEMRC61B01F839U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato POTO MICHELA (PTOMHL74H54H703A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.378/2024 depositata il 31/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.