Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a company representing Otmar Obermair, had not responded to the lower court's proposal for case termination. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16008/2024 R.G. proposto da : METZGEREI OBERMAIR OTMAR CO SNC, OBERMAIR OTMAR, elettivamente domiciliati in MANTOVA VIA POMA 20 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DELLA LUNA MARCO (DLLMRC58B12E897Q) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro RAIFFEISEN TURES, elettivamente domiciliato in VIPITENO VIA GÄNSBACHERSTR. 8, presso lo studio dell’avvocato D'ALLURA MANUEL (DLLMNL72S15M067Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANOn.47/2024depositata il 13/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così